DL Sostegni bis, misure per il settore tessile e della moda
Tax credit moda rimanenza finali di magazzino. Col DL Sostegni bis è fino al 31 dicembre 2021
L’articolo 8 del Decreto Legge 25 maggio 2021 n. 73, cosiddetto decreto Sostegni bis interviene novellando l’art. 48 bis del Decreto Rilancio (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 2020, n. 77), con il quale il Governo aveva annunciato, in favore del settore tessile e della moda, un credito d’imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino provocate dalle chiusure e dalle restrizioni imposte dal Governo.
Il comparto tessile, della moda e degli accessori è stato un settore particolarmente colpito dalle chiusure dovute all’emergenza Covid-19, in quanto caratterizzato da forte stagionalità e obsolescenza dei prodotti, per fornire dunque sostegno a tali imprese per le perdite subite, il decreto n. 34/2020 aveva riconosciuto un credito d’imposta del 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d'imposta precedenti a quello di spettanza del beneficio.
La misura però è rimasta inattuata, in quanto i decreti attuativi ad oggi non sono ancora stati emanati.
Secondo quanto stabilito dall’art. 48 bis del decreto Rilancio, il credito d’imposta riferito alle rimanenze finali di magazzino del settore moda, poteva essere fruito limitatamente al periodo d'imposta 2020. L’odierna disposizione del D.L. Sostegni bis (art. 8 D.l. n. 73/2021) estende il beneficio al periodo d’imposta 2021.
Chi può beneficiare del tax credit moda rimanenze di magazzino
Possono godere della misura, i soggetti che esercitano attività d'impresa operanti:
- nell'industria tessile e della moda,
- della produzione calzaturiera e
- della pelletteria (settore tessile, moda e accessori).
Come si calcolano le rimanenze finali di magazzino per fruire del tax credit moda
In base a quanto stabilito dall’art. 46 bis del Decreto Rilancio, che resta invariato, il metodo e i criteri applicati per la valutazione delle rimanenze finali di magazzino nel periodo d'imposta di spettanza del beneficio devono essere omogenei rispetto a quelli utilizzati nei tre periodi d'imposta considerati ai fini della media.
Con la nuova disposizione di cui al Decreto Sostegni bis salgono invece le risorse stanziate per il credito d'imposta rimanenze finali di magazzino che viene riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 95 milioni di euro per l'anno 2021 e 150 milioni di euro per l'anno 2022, che costituiscono limiti di spesa. In precedenza, la spesa limite era stata fissata a 45 milioni di euro.
Certificazione sulla consistenza delle rimanenze
Nei confronti dei soggetti beneficiari con bilancio certificato, i controlli sono svolti sulla base dei bilanci.
Le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di collegio sindacale devono ricorrere ad un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 per ottenere la certificazione della consistenza delle rimanenze di magazzino.
Il revisore legale dei conti o il professionista responsabile della revisione legale dei conti, nell'assunzione dell'incarico, è tenuto ad osservare i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10, comma 12, del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e, in attesa della loro emanazione, quelli previsti dal codice etico dell'International Federation of Accountants (IFAC).
Come si utilizza il tax credit moda rimanenze finali di magazzino
Il credito d'imposta in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nel periodo d'imposta successivo a quello di maturazione.
I soggetti che intendono avvalersi dell’agevolazione devono presentare apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate.
Per fare domanda
Si resta in attesa dell’adozione del decreto del Ministro dello sviluppo economico, non ancora emanato (sebbene la data per l’adozione sia abbondantemente trascorsa; il decreto Rilancio ne aveva infatti già fissato il termine a 20 giorni dall’entrata in vigore del decreto medesimo) che dovrà stabilire i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti destinatari del credito d'imposta.
Si resta anche in attesa del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che dovrà fissare le modalità, i termini di presentazione della domanda e il contenuto della comunicazione, nonchè indicare le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione della misura.
La disposizione si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.