Agevolazioni

Nuova ipotesi di sospensione del Reddito di cittadinanza


Il c.d. Decreto Sostegni, nell’art. 11 della l. 69/2021 ha individuato una nuova di sospensione del reddito di cittadinanza.

Art. 11 della l. 69/2021: quali novità in materia di reddito di cittadinanza

Il reddito di cittadinanza, introdotto dal d.l. n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, in l. n. 26 del 2019 dispone che per il riconoscimento del reddito di cittadinanza sono necessari alcuni requisiti, che sono il possesso dei requisiti reddituali e patrimoniali. In particolare, il nucleo familiare deve possedere un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza, il quale parametro della scala di equivalenza è pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di anni 18 e di 0,2 per ogni ulteriore componente di minore età, fino ad un massimo di 2,1, ovvero fino ad un massimo di 2,2 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite ai fini dell'ISEE. In ogni caso la soglia è incrementata ad euro 9.360 nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, come da dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai fini ISEE.

Il comma 2 dell’art. 11 della l. 69/2021, c.d. Decreto Sostegni, prevede che, per l'anno 2021, qualora la stipula di uno o più contratti di lavoro subordinato a termine comporti un aumento del valore del reddito familiare, fino al limite massimo di euro 10.000 annui, il beneficio economico del reddito di cittadinanza è sospeso per la durata dell’attività lavorativa che ha prodotto l’aumento del valore del reddito familiare, fino a un massimo di sei mesi.