Fisco

Esenzione per il pagamento dell’imposta di bollo e tirocini di formazione e di orientamento


L’art. 10bis della l. 69/2021 dispone per il 2021 l'esenzione dall'imposta di bollo per convenzioni relative allo svolgimento di tirocini di formazione e orientamento.

 

Tirocini di formazione e di orientamento ed esenzione

L'art. 18 della l. n. 196 del 1997 ha previsto, al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, attraverso iniziative di tirocini pratici e stage a favore di soggetti che hanno già assolto l'obbligo scolastico, ha previsto l'adozione di un decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e Tecnologica. In attuazione di tale delega è stato emanato il d.m. 25 marzo 1998, n. 142.

L’art. 10bis, comma 1, della l. 21 maggio 2021, n. 69, conversione, con modificazioni del d.l. 41/2021, c.d. Decreto Sostegni, prevede l'esenzione dall'imposta di bollo prevista dall'art. 25 della Tabella - Allegato B al d.p.r. n. 642 del 1972, per l'anno 2021, anche alle convenzioni per lo svolgimento di tirocini di formazione e orientamento