Credito formazione 4.0, deposito dell'accordo sindacale per il 2019
Una Società ha svolto nel corso del 2019 un'attività di formazione del personale dipendente nell'ambito tecnologico la cui spesa sostenuta rientra nel piano Industria 4.0 che consente di accedere al credito d'imposta formazione 4.0, previsto dalla Legge di Bilancio 2018.
La Società fa presente che la norma, le cui regole sono state dettate con decreto ministeriale del 4 maggio 2018, prevede che il credito d'imposta sulle spese di formazione venga concesso purchè sia sottoscritto e depositato un contratto collettivo aziendale o territoriale.
Per motivi non noti il contratto sindacale è stato redatto ma depositato solamente nel 2020. Su queste basi l'istante chiede comunque di poter usufruire del beneficio fiscale per l'anno 2019, tenuto comunque conto che il contratto collettivo è stato depositato tardivamente ma comunque entro il termine per la presentazione del Modello Redditi 2020.
Con la pubblicazione della Risposta n. 343/2021, l'Agenzia delle Entrate ha fornito parere negativo: la società istante non ha provveduto a depositare l'accordo sindacale entro la data prevista dalla norma, ossia entro il 31 dicembre 2019 e pertanto, per le spese di formazione del personale in ambito Industria 4.0 sostenute nel 2019, non potrà usufruire del credito d'imposta, così come normato dalla Legge di bilancio 2018. Tutto questo perchè com'è stato chiarito anche con la Risposta 79/2019 "il corretto adempimento riguardante il deposito telematico presso il Ministero del Lavoro del contratto collettivo o aziendale costituiva, sia in relazione al periodo d'imposta 2018 e sia in relazione al periodo d'imposta 2019 cui si riferisce la presente istanza, "una condizione di ammissibilità al beneficio".
Attenzione, però, che la legge di bilancio 2020 ha prorogato la misura, con decorrenza 1° gennaio 2020, mantenendo operative tutte le disposizioni contenute nel decreto attuativo del 4 maggio 2018, "ad eccezione della stipula e del deposito dei contratti collettivi aziendali o territoriali presso l'Ispettorato del lavoro competente"; tale adempimento, a partire dal 2020, non è più elemento necessario per il riconoscimento del credito d'imposta.