Cessione autoveicolo a disabili. IVA ridotta al 4%
Con la risposta n.335/2021, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che alle vendite di autovetture nei confronti di un minore disabile privo di reddito o titolare di reddito “inferiore ai limiti di legge” - in possesso della certificazione di cui all’art.3, comma 3 della legge n. 104/1992, riportante la grave limitazione alla capacità di deambulare - si applica l’IVA con l’aliquota agevolata del 4%.
Il beneficio spetta anche se il padre del minore sia disoccupato poiché, comunque, il minore può considerarsi fiscalmente a suo carico.
L’amministrazione finanziaria motiva la sua risposta, dopo un completo excursus normativo, rilevando che il numero 31) della Tabella A, Parte II, allegata al decreto IVA (D.P.R. n.633/1972 e successive modifiche), prevede l’aliquota IVA agevolata del 4% per le cessioni di “motoveicoli di cui all’art. 53, comma 1, lettere b), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché autoveicoli di cui all’articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f), dello stesso decreto, di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico, anche prodotti in serie, adattati per la locomozione dei soggetti di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, ceduti ai detti soggetti o ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico, nonché le prestazioni rese dalle officine per adattare i veicoli, anche non nuovi di fabbrica, compresi i relativi accessori e strumenti necessari per l’adattamento, effettuate nei confronti dei soggetti medesimi; autoveicoli di cui all’articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico, ceduti a soggetti non vedenti e a soggetti sordomuti, ovvero ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico”.
Peraltro l’art. 30, comma 7 della legge n. 388/2000 ha ulteriormente ampliato la platea dei beneficiari, inserendo tra questi anche gli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni, a prescindere dall’adattamento del veicolo.
Operativamente, al fine di ottenere l’applicazione dell’aliquota ridotta, come previsto dall’art.1 del DM del 16 maggio 1986, il beneficiario deve produrre al cedente, all’atto della cessione, la documentazione attestante il diritto all’agevolazione, tra cui la certificazione relativa alla condizione di disabilità e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che nel quadriennio anteriore alla data di acquisto del veicolo non ha acquistato un analogo veicolo agevolato.
Tale ultima condizione deve sussistere, necessariamente, in quanto l’agevolazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, decorrenti dalla data dell’acquisto, limitatamente ad un solo veicolo, “salvo i casi in cui l’autoveicolo acquistato o importato con l’aliquota agevolata risulti cancellato dal PRA o sia stato rubato e non ritrovato”.
Con riferimento al caso prospettato nel quesito, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto, in buona sostanza, che ricorrono le condizioni per fruire dell’agevolazione.
Per quel che concerne la documentazione necessaria per provare che il minore è fiscalmente a carico del genitore, l’Agenzia delle Entrate, basandosi su quanto precisato dalla risoluzione n. 6/2006, ha chiarito che, qualora il disabile risulti possessore di un reddito lordo non superiore a euro 2.840,51, oltre alla certificazione attestante la condizione di disabilità, è necessario allegare una copia dell’ultima dichiarazione dei redditi presentata dal familiare che ha fiscalmente a carico il minore disabile. In alternativa alla presentazione della copia della dichiarazione dei redditi, è comunque possibile presentare un’autocertificazione, ai sensi dell’art. 46, comma 1, lett.o), del D.P.R. n.445/2000.
Ai fini IVA va, altresì, presentata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui si attesti che nel quadriennio anteriore alla data di immatricolazione della vettura non è stato acquistato altro veicolo con analoga agevolazione.
L’intestazione del veicolo deve essere effettuata a nome del soggetto di cui il disabile è a carico.