Welfare aziendale, regime fiscale ed esclusione dal reddito di lavoro dipendente
Con la Risposta a interpello 30 aprile 2021, n. 311, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al corretto regime fiscale applicabile ad alcune forme di welfare aziendale.
L’interpello
Nel caso di specie, una società del settore metalmeccanico intende introdurre in via sperimentale per il biennio 2020-2021 un piano di welfare a carattere premiale rivolto a due categorie di soggetti, consistente nell'assegnazione di un budget di spesa figurativo (a carico del datore di lavoro e non rimborsabile) fruibile attraverso il conferimento di borse di studio da assegnare ai familiari dei dipendenti, che potranno essere richieste secondo le condizioni e i limiti previsti nel regolamento.
In particolare, i benefit potranno essere fruiti mediante opere e/o servizi di welfare individuati nella specifica piattaforma web personalizzabile.
Riguardo le borse di studio, le somme saranno corrisposte a condizione che:
- venga presentata certificazione rilasciata dall'istituto scolastico che attesti l'iscrizione e la frequenza del familiare;
- nel caso di scuole primarie o secondarie, che il familiare abbia superato l'anno scolastico senza debiti formativi o, qualora la scuola fosse al di fuori del territorio italiano, abbia superato l'anno scolastico con votazione uguale o superiore a 6/10 (o equivalente);
- nel caso di percorsi universitari, che il familiare abbia superato almeno il 50% degli esami previsti per l'anno accademico di riferimento e con una media di votazione uguale o superiore a 24/30 anche qualora l'università fosse al di fuori del territorio italiano.
L’istante chiede di sapere quale sia il corretto regime fiscale applicabile alla fattispecie e se, nel caso il lavoratore non utilizzi, in tutto o in parte, il credito welfare maturato nel primo anno, possa cumulare tale credito con quanto maturato nel secondo anno.
La normativa
Si premette che in base all’art. 51, comma 1, del TUIR, costituiscono reddito di lavoro dipendente “tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro”.
Il successivo comma 2, elenca tassativamente le somme e i valori erogati, anche da terzi, in relazione al rapporto di lavoro dipendente, che in tutto o in parte sono esclusi dal reddito imponibile del lavoratore, in deroga al principio generale dell’onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente.
Nell’elenco sono ricomprese le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro per la fruizione di servizi di educazione e istruzione, ludoteche, centri estivi e invernali da parte dei familiari dei dipendenti, e per borse di studio a favore dei medesimi familiari (lett. f-bis).
In forza delle norme richiamate, i beni e servizi esclusi dalla tassazione per la loro valenza socio-assistenziale devono essere erogati alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti.
Soluzione delle Entrate
Nella Risposta all’interpello, l'Agenzia Entrate argomenta che sulla fruizione dei benefit mediante l’assegnazione di borse di studio “non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari”.
Sono in particolare ricompresi i contributi versati dal datore di lavoro per rimborsare al lavoratore le spese sostenute per le rette scolastiche, tasse universitarie, libri di testo scolastici, nonché gli incentivi economici agli studenti che conseguono livelli di eccellenza nell’ambito scolastico.
Relativamente alla fattispecie in esame, è prevista l’erogazione di borse di studio a condizione che venga attestata l’iscrizione e la frequenza scolastica da parte del familiare, il superamento dell’anno scolastico o lo svolgimento di un percorso universitario, che non prevede il raggiungimento di risultati di eccellenza. Tali somme, inoltre, non sono corrisposte a titolo di rimborso delle spese di iscrizione o a copertura delle rette, tantomeno per premiare studenti che conseguono livelli di eccellenza ovvero un raggiungimento di elevata valutazione, bensì il normale svolgimento del percorso scolastico.
Pertanto, nel caso di specie le somme erogate quali borse di studio sulla base del piano predisposto dall’istante non possono rientrare nelle fattispecie di cui all’art. 51, comma 2, lett. f-bis), del TUIR e tale circostanza non consente, pertanto, di fruire per le medesime erogazioni del regime di non imponibilità.