INAIL, Riduzione premi e contributi per il 2021
L’Inail, con la Circolare n. 13 del 27 aprile 2021 fornisce istruzioni circa la riduzione dei premi e contributi per l’anno 2021 per i settori/gestioni per i quali il procedimento di revisione non è stato completato.
Con effetto dal 1º gennaio 2014, l’articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha disposto la riduzione percentuale dell'importo dei premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nelle more dell'aggiornamento delle relative tariffe.
Come già specificato nella circolare 4 luglio 2019, n. 21, dal 2019 la riduzione non si applica ai premi determinati in base alle nuove tariffe approvate con i decreti interministeriali 27 febbraio 2019 entrate in vigore dal 1° gennaio 2019, vale a dire le tariffe dei premi delle gestioni "Industria", "Artigianato", "Terziario" e "Altre Attività", che si applicano anche ai lavoratori con contratto di somministrazione, la tariffa dei premi speciali unitari per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei titolari di aziende artigiane, dei soci di società fra artigiani lavoratori, nonché dei familiari coadiuvanti del titolare e la tariffa dei premi della gestione Navigazione.
Per l’anno 2021 la riduzione dei premi e contributi dovuti, prevista dall’articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è pari al 16,36% e si applica esclusivamente:
1. ai premi speciali unitari dovuti per gli alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, addetti a esperienze tecnico-scientifiche o esercitazioni pratiche o di lavoro;
2. ai premi speciali unitari previsti per i pescatori autonomi e associati in cooperative della piccola pesca marittima e della pesca nelle acque interne di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250;
3. ai premi speciali dovuti per frantoio, in occasione della campagna olearia, per le persone addette ai lavori di frangitura e spremitura delle olive assicurate nell’ambito della gestione industria ai sensi del Titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 11241;
4. ai premi speciali unitari previsti per i facchini e i barrocciai, vetturini e ippotrasportatori riuniti in cooperative e organismi associativi di fatto;
5. ai premi speciali per l’assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 93;
6. ai contributi assicurativi della gestione agricoltura di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, riscossi in forma unificata dall’Inps.
L’individuazione dei beneficiari della riduzione si basa sull’andamento infortunistico aziendale e che come specificato nella circolare Inail 7 maggio 2014, n. 25 e, per i contributi in agricoltura, nella circolare congiunta Inail n. 32 e Inps n. 83 del 1° luglio 2014, sono previsti criteri differenziati a seconda che l’attività sia iniziata da oltre un biennio, oppure da non oltre un biennio. La circolare indica i criteri di calcolo.