Fondo FSTA. Integrazione salariale per pilota aereo non residente, trattamento fiscale
Con la Risposta a interpello 23 aprile 2021, n. 290, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sul trattamento fiscale dell'integrazione salariale erogata dal Fondo speciale del trasporto aereo (FSTA) e percepita da un pilota non residente in Italia.
L’interpello
Nel caso di specie, un pilota, residente nei Paesi Bassi, svolgeva la propria attività lavorativa su voli interni ed internazionali, con base in un aeroporto italiano, alle dipendenze di una società estera con stabile organizzazione in Italia.
Causa emergenza Covid-19 e successivo fermo voli, imposto nel 2020, l’istante ha percepito l'integrazione salariale dal Fondo speciale del trasporto aereo (FSTA).
Facendo notare che per la predetta integrazione salariale, sostitutiva del reddito di lavoro dipendente, non può essere individuato un luogo in cui è stata svolta l'attività lavorativa, il contribuente chiede delucidazioni sulla corretta tassazione in Italia di detta integrazione salariale percepita nel 2020.
La normativa
Sul piano normativo, si evidenzia che l'art. 3, comma 1, del TUIR prevede che l'imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto formato per i residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili indicati nell'art. 10 e per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato.
Per i non residenti, l’art. 23, comma 1, lett. c), del TUIR, dispone la tassazione del lavoro dipendente in Italia se la prestazione è ivi svolta.
Per effetto dell’art. 6, comma 2, del TUIR, i proventi conseguiti in sostituzione di redditi costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti.
Pertanto, l’integrazione salariale erogata dal FSTA, in quanto sostitutiva di un reddito di lavoro dipendente, deve essere considerata come reddito da lavoro dipendente di cui all’art. 49 del TUIR e, come tale, assoggettata ad imposizione in Italia, qualora sostituisca un reddito derivante da un lavoro dipendente prestato in Italia.
Sotto il profilo della normativa italiana, occorre, tuttavia, considerare le disposizioni internazionali contenute in accordi conclusi dall'Italia con gli Stati esteri. Il principio della prevalenza del diritto convenzionale sul diritto interno è riconosciuto nell'ordinamento italiano e, in ambito tributario, è sancito dagli artt. 169 del TUIR e 75 del D.P.R. n. 600/1973.
Per quanto concerne la normativa internazionale, l’art. 15, par. 3, della Convenzione Italia-Paesi Bassi, conformemente al modello OCSE 2017, stabilisce che i redditi derivanti da un’attività di lavoro dipendente svolta a bordo di aeromobili utilizzati in traffico internazionale sono tassati in via esclusiva nello Stato di residenza del percipiente. Tale Convenzione risulta difforme dalla maggior parte delle Convenzioni stipulate dall’Italia, le quali prevedono, sostanzialmente, il principio di tassazione concorrente con riferimento al traffico internazionale.
Soluzione delle Entrate
L'integrazione salariale erogata dal Fondo speciale del trasporto aereo (FSTA) nel 2020 a un pilota residente nei Paesi Bassi - consistente in una compensazione del mancato svolgimento dell'attività lavorativa a causa del fermo voli previsto per l'emergenza COVID-19 - deve essere assoggettata ad imposizione:
- concorrente in Italia e nei Paesi Bassi, ai sensi della Convenzione tra Italia e Paesi Bassi per evitare le doppie imposizioni (art. 15, par. 1, Convenzione), per la quota riferibile al lavoro dipendente svolto a bordo di aeromobili impiegati per tratte nazionali (italiane) e all'eventuale attività lavorativa effettuata a terra (ad esempio attività di formazione) nel nostro Paese;
- esclusivamente nei Paesi Bassi, per la quota di reddito percepito dal pilota riferibile all'impiego in voli internazionali (art. 15, par. 3, Convenzione).
Ai fini dell'individuazione delle quote, considerato che l'anno 2020 rappresenta un periodo del tutto anomalo di svolgimento dell'attività lavorativa, potrà essere presa a riferimento la proporzione relativa all'anno di imposta 2019.