Agevolazioni

Tax credit locazioni, il caso di continuità d'azienda e pagamento nel 2021


L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato ancora due risposte legate al credito d'imposta per i canoni di locazione ad uso non abitativo e affitto d'azienda, secondo quanto previsto dall'art. 28 del Dl 34/2020 e dai successivi interventi normativi.

Quesito n. 1

La società il ...2019 aveva ceduto l'unica azienda (bar), con riserva di proprietà, alla società BETA S.R.L. (di seguito "società acquirente"). La società acquirente, che non ha pagato nemmeno parzialmente il corrispettivo, ha gestito l'azienda dal ... a ... 2019. Ottenuta la restituzione dell'azienda a ... 2020, a seguito di esercizio di azione giudiziaria, la società istante ha ripreso l'attività, fino a quando c'è stata la chiusura per lockdown (nei primi giorni di ... 2020). L'istante chiede di conoscere se possa considerare il fatturato della società acquirente (che va dal ..2019 al ...2019) nel calcolo della diminuzione del fatturato, ai fini dell'ottenimento del bonus locazione di cui all'articolo 28 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, e dei vari contributi a fondo perduto/ristori oppure se, ai fini di tali misure, sia possibile considerarla "costituita dopo il 1° gennaio 2019".

Con la pubblicazione della Risposta n. 256/2021, l'amministrazione finanziaria ha chiarito che:

  • nel caso in esame non si configura l'ipotesi di un soggetto istante costituito dopo il 1° gennaio 2019 (in quanto già esistente prima di tale data);
  • la società istante può far rientrare nel calcolo del fatturato utile per la verifica dei requisiti per aver accesso al tax credit locaizone anche i mesi in cui l'azienda è stata oggetto di trasferimento nel 2019 (vedi Circolare 22/E/2020)

 

Quesito 2

La società ALFA S.r.l.s. (in seguito anche l'"istante") rappresenta di essere stata costituita nel 2019 e di svolgere la propria attività con il codice Ateco ... e di essere titolare di un contratto d'affitto. L'interpellante richiama l'articolo 28 del decreto legge 19 maggio, n. 34, che ha istituito un credito d'imposta per canoni di locazione ad uso non abitativo ed affitto d'azienda con riferimento ai mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020, poi prorogato per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 dall'articolo 8 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137. L'istante, inoltre, dichiara che, a causa dei provvedimenti governativi emanati a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, a partire dal 23 febbraio 2020 non ha potuto svolgere, tranne che per il periodo estivo, e limitatamente alla sola attività di ..., l'attività per la quale è stata costituita. L'interpellante premettendo di non aver versato il canone di locazione previsto per i mesi oggetto di agevolazione, procedendo al pagamento dei canoni di locazione dei mesi sopra indicati nel 2021, chiede chiarimenti in merito alla possibilità di fruire del credito d'imposta di cui all'articolo 28 del decreto-legge n. 34 del 2020 e quello di cui all'articolo 8 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137.

L'amministrazione finanziaria ha fornito parere positivo all'interpello; infatti, con la pubblicazione della Risposta n. 263/2021, è stato stabilito che, ferma restando la sussistenza degli altri requisiti richiesti, il soggetto istante, una volta eseguito il versamento nel corso del 2021 di quanto dovuto a titolo di locazione, maturerà il diritto ad usufruire il tax credit locazione ex art. 28 Dl 34/2020 ed art. 8 Dl 137/2020.