Prima applicazione IAS/IFRS e neutralità fiscale
L’Amministrazione finanziaria ha pubblicato la risposta ad un’istanza di interpello, n. 281 del 21 aprile 2021, riguardante significativi chiarimenti in merito a talune poste di bilancio contabilizzate alla data di prima applicazione dei princìpi contabili internazionali.
In particolare, la società istante ha posto tre quesiti, sul presupposto che il trattamento fiscale delle rettifiche contabili imposte per effetto della transizione agli IAS/IFRS debba ispirarsi al principio di neutralità fiscale.
Il primo quesito concerne un’attività immateriale a vita utile indefinita (frequenze telefoniche), che, a far data dal 1° gennaio 2019 era stata contabilizzata in base ai princìpi contabili internazionali e quindi, l’ammortamento eseguito con riferimento all’ultimo esercizio “OIC” (2018) era stato annullato e, di conseguenza, ripristinato un corrispondente maggior valore, “disallineato”, nell’attivo patrimoniale.
L’Amministrazione finanziaria ha chiarito che, in base ai princìpi contabili internazionali (IAS 38), il valore dei beni a vita utile indefinita non può essere oggetto di ammortamento, ma deve essere sottoposto a valutazione in base al cd. impairment test. Le differenze derivanti dalla prima applicazione degli IAS/IFRS non rilevano ai fini della determinazione del reddito né del valore fiscalmente riconosciuto. Pertanto, il valore fiscalmente riconosciuto delle frequenze, alla data di passaggio ai princìpi IAS/IFRS, deve essere assunto in continuità con il precedente valore fiscale e potrà essere dedotto sulla base dei criteri applicabili nei precedenti esercizi (originario piano di ammortamento), a prescindere dall’imputazione al conto economico dell’ammortamento medesimo.
Il secondo ed il terzo quesito riguardano rispettivamente il trattamento del TFR e le modalità di esercizio dell’opzione per il riallineamento dei valori.
Per quanto concerne il TFR, l’Amministrazione chiarisce che le differenze derivanti dal passaggio agli IAS/IFRS (maggior valore del debito rispetto alla misura prevista dalle regole del Codice civile), non sono rilevanti fiscalmente e, pertanto, sarà deducibile dal reddito la quota di TFR determinata in base al precedente valore fiscale del fondo.
Il terzo quesito concerne le modalità di esercizio dell’opzione per il riallineamento e la possibilità di integrare/rettificare i relativi dati successivamente. A tal proposito, l’Amministrazione finanziaria conferma che l’opzione per il riallineamento si intende perfezionata con l’indicazione in dichiarazione, a nulla rilevando l’omesso, insufficiente e/o tardivo versamento della relativa imposta sostitutiva, comunque prevista per affrancare i valori.