Iva ridotta del 5% anche per i servizi di sostegno resi ai genitori dei minori con disturbi
Sono soggetti a IVA con aliquota ridotta del 5% i servizi socio-sanitari ed educativi resi dalle cooperative sociali a favore dei minori con diagnosi di disturbo specifico dell’apprendimento e sindrome da deficit di attenzione e iperattività, nonché ai servizi di sostegno nei confronti dei genitori dei minori, il cui intervento è indispensabile laddove l’attività non possa essere svolta con la modalità cd. “in presenza”. Siccome la cooperativa sociale non è tenuta all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, le prestazioni di natura socio-sanitaria ed educativa devono essere documentate mediante fattura elettronica.
È quanto chiarisce l’Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 274 del 20 aprile 2021, relativa al trattamento IVA dei servizi socio-sanitari ed educativi resi da una cooperativa sociale a favore dei ragazzi in età scolare, prevalentemente bambini e ragazzi con diagnosi di disturbo specifico dell’apprendimento (DSA) e sindrome da deficit di attenzione e iperattività (ADHD), oltre che alle relative famiglie.
La cooperativa ha attivato un percorso formativo di sostegno all’apprendimento destinato ai genitori e ai loro figli, che comprende delle lezioni video-registrate sulle metodologie di apprendimento per i soggetti con DSA e un servizio di tutoraggio sotto forma di webinar a domande e risposte. Bambini e ragazzi possono, inoltre, ricevere feedback costante sul lavoro fatto: attraverso i genitori, infatti, possono inviare gli elaborati (schemi, mappe mentali, diagrammi) e ricevere supporto.
All’Agenzia delle Entrate è stato chiesto se alle anzidette prestazioni è applicabile l’aliquota IVA del 5% di cui alla Parte II-bis della Tabella A, allegata al D.P.R. n. 633/1972, sia quando rese direttamente ai minori, sia quando rivolte ai loro genitori e se la cooperativa sia tenuta a trasmettere i relativi dati al Sistema Tessera Sanitaria o ad emettere fattura elettronica nei confronti dei propri clienti.
Nell’esaminare la prima questione, l’Agenzia ha ritenuto che l’attività considerata sia caratterizzata da una duplice funzione, educativa e socio-sanitaria e che, pertanto, le prestazioni di servizi rese dalla cooperativa a favore di minori con bisogni educativi speciali è soggetta a IVA con l’aliquota ridotta del 5%, applicabile anche ai servizi di sostegno all’apprendimento resi ai genitori dei minori affetti dagli anzidetti disturbi. La modalità on line di svolgimento della prestazione, sostitutiva – a causa dell’emergenza COVID-19 – della modalità cd. “in presenza”, richiede, infatti, l’intervento dei genitori, attraverso i quali i minori possono ricevere feedback sul lavoro fatto e avere supporto, sicché i predetti servizi di sostegno sono accessori rispetto alla prestazione principale, resa direttamente ai minori, e come tali non autonomamente soggetti all’imposta.
Passando all’ulteriore questione, la cooperativa non rientra nell’elenco dei soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, contenuto nell’allegato A del D.M. 19 ottobre 2020, e non eroga, peraltro, servizi prettamente sanitari, bensì prestazioni a carattere socio- sanitario ed educativo. Pertanto, ad avviso dell’Agenzia delle Entrate, le prestazioni svolte vanno regolarmente documentate con l’emissione di fatture elettroniche tramite il Sistema di Interscambio e una copia (in formato elettronico o cartaceo) deve essere messa a disposizione dei clienti consumatori finali, salvo loro rinuncia.