Agevolazioni

Bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting: i chiarimenti Inps


Con la Circolare 14 aprile 2021, n. 58, l’INPS fornisce istruzioni operative relative alla gestione delle domande di bonus baby-sitting, destinato ad alcune categorie di lavoratori con figli minori.

Normativa

Si premette che l’art. 2, sui congedi per genitori e bonus baby-sitting, del D.L. 13 marzo 2021, n. 30 (contenente Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena), in vigore dal 13 marzo 2021, prevede al comma 1, nuove tutele in materia di lavoro agile; ai commi 2 e 5, congedi per i genitori ed al comma 6 l’erogazione di uno o più bonus per servizi di baby-sitting, nei casi di sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, per la durata dell’infezione da SARS COVID-19 del figlio o della quarantena del figlio disposta dall’ASL territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.

La possibilità di fruire di uno o più bonus per servizi di baby-sitting, fino a un massimo di 100 euro settimanali, spetta ai genitori di figli conviventi minori di 14 anni, anche in caso di adozione, affido preadottivo o condiviso tra i genitori, allegando la sentenza dell’Autorità che attesti l’affido.

Il requisito della convivenza del genitore richiedente il bonus con il minore è verificato sulla base delle risultanze dell’Anagrafe nazionale della popolazione residente e di quanto desumibile dagli archivi dell’Istituto.

Il bonus è riconosciuto anche ai minori di 14 anni affetti da disabilità grave accertata ex art. 4, comma 1, della legge n. 104/1992, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura.

 

I chiarimenti dell’INPS

Con la Circolare n. 58/2021 in esame, l’INPS precisa innanzi tutto che ai fini del diritto al bonus, rilevano tutti i casi di sospensione didattica in presenza, infezione o quarantena del figlio che si siano verificati dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021.

In base al comma 7 dell’art. 2 del D.L. 30, per i giorni in cui un genitore svolge la prestazione di lavoro in modalità agile o fruisce del congedo di cui ai commi 2 e 5 oppure non svolge alcuna attività lavorativa o è sospeso dal lavoro, l’altro genitore non può fruire dell’astensione di cui ai commi 2 e 5 o del bonus di cui al comma 6, salvo che sia genitore anche di altri figli minori di anni 14 avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle misure di cui ai commi da 1 a 6 del medesimo art. 2.

Pertanto, sulla base del disposto normativo, la misura bonus per servizi di baby-sitting può essere erogata, alternativamente, a entrambi i genitori purché non ricorra, nelle stesse giornate della settimana prescelta, una delle seguenti condizioni:

- la prestazione lavorativa è svolta in modalità agile (smart working);

- l’altro genitore non svolga alcuna attività lavorativa ovvero sia sospeso dal lavoro ovvero sia  beneficiario di altri strumenti previsti a sostegno del reddito;

- i genitori abbiano fruito del congedo di cui ai commi 2 e 5 del medesimo art. 2 del D.L. 30/2021.

Nel rispetto del principio di “alternatività”, viene precisato che non è possibile rinunciare ai periodi di congedo COVID per l’anno 2021 effettivamente fruiti. Analogamente, si precisa che una volta effettuata, a richiesta dell’interessato, la conversione dei periodi di congedo parentale e di prolungamento di congedo parentale in “Congedo 2021” per genitori, non è possibile richiederne l’annullamento.

L’Istituto ricorda che i bonus non possono essere fruiti se l’altro genitore è, a sua volta, in congedo “COVID 2021”, disoccupato o non lavoratore, se percettore per le giornate di riferimento di qualsiasi beneficio di sostegno al reddito per sospensione o cessazione dell’attività lavorativa, quale ad esempio, NASpI, cassa integrazione ordinaria, straordinaria o in deroga, ecc.

In particolare, se i genitori sono beneficiari di trattamenti di integrazione salariale, l’incompatibilità opera solo nei casi e limitatamente ai giorni di sospensione dell’attività lavorativa per l’intera giornata.

Nel caso in cui invece il genitore sia beneficiario di un trattamento di integrazione salariale per riduzione di orario di lavoro, l’altro genitore è ammesso alla fruizione dei bonus.

Inoltre, i bonus possono spettare anche in caso di congedo di maternità, ferie e congedo parentale di entrambi i genitori.

Per potere beneficiare della misura, l’assenza delle predette circostanze ostative alla fruizione dei bonus dovrà essere autocertificata dal genitore richiedente il bonus che dovrà dichiarare di non trovarsi in nessuna di tali condizioni anche con riferimento all’altro genitore.