Associazione professionale: per il visto di conformità serve il requisito del controllo da parte dei soggetti abilitati
Un'associazione formata da professionisti (commercialisti ed avvocati) ha posto due quesiti all'Agenzia delle Entrate in merito a quanto è stato stabilito dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 9 marzo 2020 che ha esteso anche alle associazioni e società di avvocati di cui agli articoli 4 e 4-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247 la possibilità di richiedere l'abilitazione all'invio telematico delle dichiarazioni (nel caso in esame lo studio associato indica che il servizio di trasmissione telematica è eseguito da una società di servizi contabili il cui capitale sociale è interamente posseduto dai propri associati iscritti nell'albo dei dottori commercialisti, mentre le attività connesse al rilascio del visto di conformità dei dati riportati nelle dichiarazioni sono svolte da commercialisti associati abilitati individualmente a svolgere tali attività).
L'associazione professionale ha dunque richiesto dapprima all'amministrazione finanziaria la conferma di essere tra i soggetti abilitati alla trasmissione e "in caso di riscontro positivo, se i commercialisti ad essa associati, abilitati individualmente al rilascio del visto di conformità, possano utilizzare sia la partita IVA che l'abilitazione alla trasmissione telematica dell'associazione di cui fanno parte".
La Risposta n.245 pubblicata dall'Agenzia delle Entrate ha confermato che l'associazione istante, composta di professionisti (avvocati e commercialisti) iscritti ai rispettivi albi professionali - può procedere con la trasmissione telematica delle dichiarazioni ma, attenzione, non può apporre il visto di conformità e non può trasmettere dichiarazioni vistate; il motivo di questo diniego deriva dal fatto che nel caso in esame manca il requisito del controllo da parte dei soggetti indicati all'articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del DPR n. 322 del 1998, ossia:
- lettera a): gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
- lettera b): i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria.
L'associazione professionale è infatti composta da 70 avvocati e da 33 commercialisti (manca il requisito del controllo da parte dei commercialisti).