IVASS: l'assicurazione è a portata di "click"
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.173 del 25 luglio 2013 il Provvedimento n.7 del 16 luglio 2013 dell'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (in attuazione dell’articolo 22, comma 8, del Decreto legge 18 ottobre 2012, n.179 convertito con Legge 17 dicembre 2012, n. 221) recante disposizioni in materia di gestione dei rapporti assicurativi via web.
A partire dal 1 settembre 2013, infatti, i consumatori che stipulano una polizza assicurativa potranno chiedere l’attivazione, nel sito internet della impresa di assicurazione di riferimento, di un’area riservata da cui consultare in tempo reale:
- Le coperture assicurative in essere;
- Le condizioni contrattuali sottoscritte;
- Lo stato dei pagamenti dei premi e le relative scadenze;
- Per le polizze vita, incluse le polizze unit linked e index linked, e per le operazioni di capitalizzazione, anche il valore di riscatto della polizza;
- Per le polizze vita unit linked e index linked, anche il valore della posizione sulla base della valorizzazione corrente delle quote o del valore di riferimento;
- Per i contratti di responsabilita' civile per la circolazione dei veicoli a motore, anche l'attestazione sullo stato del rischio.
L'accesso alle aree riservate è consentito al contraente mediante credenziali identificative personali rilasciate dalle imprese di assicurazioni.
Termini e modalità di applicazione al servizio
Le imprese di assicurazione devono conformarsi alle disposizioni del presente Provvedimento entro 60 giorni dall'entrata in vigore dello stesso (1 settembre 2013): nel caso in cui alcuni contratti siano ancora in corso alla data di entrata in vigore del Provvedimento, le imprese devono disporre entro 4 mesi un piano di adeguamento, da realizzare entro i successivi 6 mesi.
Le imprese, inoltre, mediante la pubblicazione di un'apposita informativa sulla home page del sito internet, specificano le modalità per richiedere le credenziali di accesso all'area riservata. Il contraente può, comunque, richiedere alle imprese l'invio dell'informativa su supporto cartaceo.
Le coperture che possono essere escluse dalle aree riservate
Le imprese di assicurazione possono non attivare le aree riservate per le coperture relative a:
- Rischi relativi a flotte di veicoli a motore o di natanti;
- Grandi rischi;
- Rischi agricoli e relativi contratti integrativi;
- Rischi connessi ad eventi specifici circoscritti in un limitato arco temporale;
- Rischi accessori ad un prodotto o servizio in cui l'importo dei premi complessivamente dovuti per la copertura, indipendentemente dalle modalita' di rateazione, non sia superiore ai 100 euro.
- Rischi assicurati con contratti collettivi stipulati "per conto di chi spetta" .
Le esclusioni non si applicano ai contratti di assicurazione, individuali e collettivi, connessi a mutui e ad altri contratti di finanziamento.