Fisco

Decreto liquidità: sospensione termini delle agevolazioni “prima casa”


Con la Risposta a interpello 25 marzo 2021, n. 205, l’Agenzia delle Entrate fornisce l’interpretazione della sospensione dei termini per fruire delle agevolazioni “prima casa” (art. 24 Decreto Liquidità) e della sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi e degli effetti degli atti amministrativi in scadenza (art. 103 Decreto Cura Italia).

L’interpello 

Nella fattispecie rappresentata nell’istanza di interpello, la società istante dichiara di volere cedere un immobile facente parte di un unico complesso integralmente ristrutturato senza aumento volumetrico.

La società evidenzia che l’acquirente dell’immobile ristrutturato potrebbe beneficiare delle agevolazioni disciplinate dall’art. 16-bis del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR), se l’immobile fosse stato venduto entro 18 mesi dalla conclusione dei lavori, ovvero entro il 25 settembre 2020.

Ciò posto, la società intende sapere se l’art. 24 del D.L. n. 23/2020 (c.d. “Decreto Liquidità”) che dilata i termini per le agevolazioni “prima casa” sospendendo il decorso del termine per il periodo che va dal 23 febbraio al 31 dicembre 2020 e l’art. 103 del D.L. n. 18/2020, possano essere applicati al richiamato termine di 18 mesi previsto dall’art. 16-bis del TUIR, in cui avviso è che il decorso del termine ripartirà dal 1° gennaio 2021 e, pertanto, l'eventuale acquirente potrà accedere al credito di imposta per il recupero edilizio.

La normativa

Come d’uopo, ripercorrendo i tracciati della normativa, si richiama l'art. 16-bis, comma 3, del TUIR, in base al quale la detrazione nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia (art. 3, comma 1, lettere c) e d), del D.P.R. n. 380/2001, Testo unico in materia edilizia), riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro diciotto mesi dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile. La detrazione spetta al successivo acquirente o assegnatario delle singole unità immobiliari.

L’art. 24 del D.L. n. 23/2020, come modificato dal decreto “Milleproroghe” (D.L. n. 183/2020, convertito dalla legge n. 21/2021), ha sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2021 (in precedenza dal 23 febbraio 2020 al 31dicembre 2020) tutti i termini previsti dalla Nota II-bis dell’art. 1 della Tariffa, Parte Prima, allegata al   D.P.R. n. 131/1986, in materia di agevolazione “prima casa”, e dall’art. 7 della legge n. 448/1998, in tema di credito di imposta per il riacquisto della prima casa.

Soluzione delle Entrate

Contrariamente all’assunto solutorio evidenziato dal contribuante, la risposta dell’Agenzia Entrate è negativa.

Infatti, secondo l’Amministrazione, l’art. 24 del Decreto Liquidità disciplina la sospensione dei termini ai fini del riconoscimento del credito d’imposta per il riacquisto della “prima casa” ma  non prevede espressamente alcuna sospensione dei termini di cui all’art. 16-bis, comma 3, del TUIR, con la conseguenza che, trattandosi di norma agevolativa a carattere speciale la cui estensione in via analogica oltre i casi e i tempi in essa considerati non è consentita (norma c.d. di stretta interpretazione), l’istante non può beneficiare della sospensione dei termini contenuta nella disposizione.

L’Agenzia evidenzia anche che i predetti termini non si ritengono prorogati neanche ai sensi dell’art. 103 del Decreto Cura Italia, riferito alla sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza.