Comunità energetiche rinnovabili, trattamento fiscale delle somme erogate dal GSE
Con la risoluzione n. 18/E del 12 marzo 2021, l’Agenzia delle Entrate, oltre ad esaminare i termini di applicazione del Superbonus ai soggetti in commento, ha fornito anche le indicazioni sul trattamento fiscale delle somme erogate dal Gestore dei servizi energetici (Gse) ai condomìni, composti solo da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arti e professioni, che aderiscono alle “configurazioni” di cui all’articolo 42-bis del Dl n. 162/2019 (“Milleproroghe 2020”).
Preliminarmente, l’Agenzia delle entrate evidenzia che l’articolo 42-bis del Milleproroghe 2020 non disciplina la forma giuridica che devono assumere le configurazioni sperimentali, limitandosi a prevedere le condizioni alle quali sono subordinate le predette configurazioni ai fini dell’applicazione del medesimo articolo 42-bis.
Per gli impianti a fonti rinnovabili inseriti nelle predette configurazioni è previsto l’accesso ad un meccanismo tariffario di incentivazione; il Ministero dello Sviluppo Economico individua con decreto la “tariffa incentivante”, volta a premiare l'autoconsumo istantaneo e l'utilizzo di sistemi di accumulo, erogata dal GSE per la remunerazione degli impianti a fonti rinnovabili inseriti nelle “configurazioni sperimentali”.
Tale tariffa è finalizzata ad incentivare l'autoconsumo istantaneo da parte dei soggetti che aderiscono alle configurazioni (gli “autoconsumatori collettivi” o i membri della comunità energetica), e non la cessione di energia, al fine di ridurre l'immissione in rete di energia non autoconsumata. La tariffa è, infatti, applicata al minor valore, calcolato per ciascuna ora, tra l’energia elettrica immessa in rete dagli impianti alimentati da fonti rinnovabili facenti parte della configurazione e l’energia elettrica prelevata dall’insieme dei clienti finali della configurazione.
Il Gse effettua, inoltre, la restituzione delle componenti tariffarie disciplinate in via regolata, nonché di quelle connesse al costo della materia prima energia, che non risultano tecnicamente applicabili all'energia condivisa, in quanto energia istantaneamente autoconsumata sulla stessa porzione di rete di bassa tensione e, per tale ragione, equiparabile all'autoconsumo fisico in situ.
Il Gse riconosce poi un corrispettivo per la vendita dell’energia, nella misura in cui l’energia prodotta e immessa in rete resta nella disponibilità del referente della configurazione, con facoltà di cessione al Gse medesimo (“Ritiro dedicato”). In base a quanto previsto nelle “Regole tecniche per l’accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell’energia elettrica condivisa” del 22 dicembre 2020, predisposte dal Gse le somme sono corrisposte al “referente” delle configurazioni sperimentali.
Nel caso dell’autoconsumo collettivo, il referente è il condominio stesso, che agisce per il tramite del suo amministratore o di un suo rappresentante. Le somme corrisposte dal Gse al condominio saranno poi attribuite a ciascun condomino, in base ai criteri stabiliti dalle delibere assembleari.
Quanto al trattamento fiscale, con la risoluzione in commento l’Agenzia delle entrate ha precisato che nei confronti dei clienti finali, persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arti e professioni della configurazione:
- la “tariffa premio” non assume rilevanza reddituale;
- le componenti tariffarie restituite non sono fiscalmente rilevanti, trattandosi di un “contributo aggiuntivo dovuto alle perdite di rete evitate”
- il corrispettivo per la vendita dell’energia, nella misura in cui l’energia prodotta e immessa in rete resta nella disponibilità del referente della configurazione, con facoltà di cessione al Gse medesimo, è fiscalmente rilevante, configurando un reddito diverso (articolo 67, comma 1, lettera i) del Tuir).