Agevolazioni

Credito di imposta ricerca e sviluppo, parere dell'ADE


Il credito di imposta rivolto alle attività di ricerca, sviluppo e innovazione, nella versione attuale, è stato introdotto dall'art. 1, commi 198-209, della legge 27.12.2019, n. 160 (poi innovato modificato dall'art. 1, co. 1064, della L. 30.12.2020, n. 178.

Il credito è riconosciuto in misura percentualmente differenziata – dal 6% al 12% - in ragione delle varie attività interessate, come previsto dal comma 203 dell’art. 1 della citata L. n. 160/2019.

Il bonus è inoltre riconosciuto fino al 2022 in misura maggiorata (25% per le grandi imprese; 35% per le medie imprese; 45% per le piccole imprese) per i progetti di ricerca e sviluppo in materia di Covid-19, direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nelle Regioni del Mezzogiorno (art. 244 D.L. 19.05.2020, n. 34, conv. L. 17.07.2020, n. 77; art. 1 co. 185 L. n. 178/2020).

Sulla materia è intervenuta l’Agenzia delle Entrate con le seguenti due risposte ad interpello.

Risposta 17.03.2021, n. 187

Il credito di imposta spetta anche ai soggetti che svolgono attività di ricerca su commissione di terzi; in tal caso l'impresa commissionaria in realtà non sostiene i relativi costi, in quanto li riaddebita, in base ai corrispettivi contrattualmente previsti, al committente che ne sostiene l'onere (circolare 16.03.2016, n. 6/E).

Nell'ipotesi di ricerca commissionata da un'impresa non residente, priva di stabile organizzazione nel territorio dello stato italiano, ad un’impresa residente o alla stabile organizzazione di un soggetto non residente, né la prima, per mancanza del presupposto della territorialità, né le seconde possono beneficiare del credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo.

Per gli investimenti effettuati dall’01.01.2017 al 31.12.2019, il soggetto commissionario residente che esegue attività di ricerca e sviluppo per conto di committenti non residenti (situati in Stati UE o aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati compresi nell'elenco di cui al D.M. 04.09.1996) viene equiparato, ai fini dell'agevolazione, al soggetto residente che effettua investimenti in attività di ricerca e sviluppo [art. 3, co. 1-bis, D.L. n. 145/2013, inserito dall’art. 1, co. 15, lett. b), L. 11.12.2016, n. 232]. 

In epoca successiva questa disposizione non opera. Infatti, l'art. 1, comma 198, della L. 27.12.2019, n. 160, ha sostituito al previgente credito di imposta, a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2019, il nuovo bonus riservato agli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative.

A partire dall’01.01.2020, sono quindi escluse dall’agevolazione le spese sostenute per attività di ricerca svolte da commissionari residenti in Italia, sulla base di contratti con soggetti esteri.

Risposta 17.03.2021, n. 188.

La successiva risposta ad interpello n. 188 riguarda la qualificazione in concreto delle attività ammesse al credito di imposta.

Sulla base delle indicazioni del MISE, l’Agenzia ha precisato che le 3 categorie di ricerca e sviluppo ammissibili all’agevolazione si conformano alle definizioni del paragrafo 1.3, punto 15, della Comunicazione della Commissione Europea (2014/C 198/01).

Secondo tali criteri, le attività qualificabili come ricerca e sviluppo sono quelle svolte, nell’ambito di un processo di innovazione condotto da un’impresa, per il superamento di una o più incertezze scientifiche o tecnologiche, la cui soluzione non sarebbe possibile applicando le tecniche o le conoscenze già note e disponibili in un determinato comparto scientifico o tecnologico, con la finalità di pervenire alla realizzazione di nuovi prodotti (beni o servizi) o processi o al miglioramento sostanziale di prodotti o processi già esistenti. 

Sono quindi attività (lavori) caratterizzati da elementi di novità e creatività e, quindi, anche per il grado di incertezza o rischio di insuccesso scientifico o tecnologico che normalmente comportano.

Non si considerano invece attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta le attività innovative che sono “risultato di un semplice utilizzo dello stato dell’arte nello specifico settore (…)”.

Avendo riguardo, in particolare, al settore dell’industria alimentare, le attività ammissibili al bonus possono configurarsi, ad esempio, nei lavori finalizzati ad un significativo prolungamento della vita commerciale dei prodotti alimentari (“shelf-life”), attraverso lo svolgimento di studi concernenti nuove metodologie di trattamento e conservazione degli alimenti, nuovi materiali e tecniche di confezionamento, non realizzabili sulla base delle conoscenze e tecnologie già disponibili.

Un altro ambito in cui possono rinvenirsi attività ammissibili al credito di imposta è quello riguardante i lavori ricollegabili allo studio ed alla sperimentazione di nuovi ingredienti e formulazioni capaci di generare un “effetto tecnico” o un’utilità tecnologica sui prodotti alimentari (per la prevenzione di malattie legate all’alimentazione, la digeribilità, l’apporto di vitamine e proteine, la conservazione, etc.). 

Le attività descritte dalla società istante, essendo relative soprattutto ad innovazioni di marketing, sono state quindi ritenute non caratterizzate da elementi di rischio di insuccesso tecnico e finanziario (e pertanto non ammissibili al credito di imposta).