Bilanci 2020, deroghe alla continuità aziendale secondo l'OIC
Il 9 marzo scorso l'Organismo Italiano di Contabilità ha pubblicato il documento interpretativo n. 8 avente ad oggetto le disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del bilancio in materia di continuità aziendale, così come disposto dall'art. 38 quater della legge 77/2020. Il documento è entrato in vigore a partire dalla data della sua pubblicazione e rimarrà valido fintanto che la norma a cui si riferisce sarà applicabile.
Il comma 2 dell'art. 38 quater della Legge 77/2020 prevede che "nella predisposizione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell'attivita' di cui all'articolo 2423-bis, primo comma, numero 1), del codice civile puo' comunque essere effettuata sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio di esercizio chiuso entro il 23 febbraio 2020. Le informazioni relative al presupposto della continuita' aziendale sono fornite nelle politiche contabili di cui all'articolo 2427, primo comma, numero 1), del codice civile anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente. Restano ferme tutte le altre disposizioni relative alle informazioni da fornire nella nota integrativa e alla relazione sulla gestione, comprese quelle relative ai rischi e alle incertezze derivanti dagli eventi successivi, nonche' alla capacita' dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito."
Tale norma:
- può essere applicata solamente dalle società che applicano i principi contabili nazionali emessi dall'OIC;
- la norma ex comma 2 riguarda i bilanci chiusi successivamente al 23 febbraio 2020 ed in corso al 31 dicembre 2020 (rientrano in tale ambito i bilanci che sono stati chiusi il 30 giugno 2020, quelli che si sono chiusi al 31 dicembre 2020, ma anche quelli che si chiuderanno al 30 giugno 2021).
Possono avvalersi della suddetta deroga:
- le società che hanno chiuso il bilancio precedente a quello interessato dalla norma con l'indicazione della prospettiva della continuità aziendale così come previsto dai paragrafi 21 (l’articolo 2423-bis, comma 1, n. 1, del codice civile, prevede che la valutazione delle voci di bilancio sia fatta nella prospettiva della continuazione dell’attività e quindi tenendo conto del fatto che l’azienda costituisce un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito) e 22 (costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio) dell'OIC
Non possono avvalersi della suddetta deroga le società che nel precedente bilancio abbiano dichiarato di non trovarsi in condizione di continuità aziendale (paragrafo 23 OIC 11) o quando è stata accertata dagli amministratori una delle cause di scioglimento di cui all’articolo 2484 del codice civile.
Tali disposizioni debbono essere applicate anche ai bilanci consolidati redatti dalla capogruppo "che si avvale della deroga nel proprio bilancio d'esercizio".
Cosa inserire in Nota Integrativa?
Le società che si avvalgono della deroga secondo quanto previsto dall'art. 38-quater, comma 2 Legge 77/2020, devono dare adeguata informativa in Nota Integrativa secondo quanto previsto dal punto 1) dell'art. 2427 del CC, con specifica indicazione delle informazioni relative agli effetti derivanti dalla pandemia Covid-19.
Le società dovranno dunque indicare le eventuali incertezze in merito alla capacità di poter operare in continuità aziendale in un arco temporale pari ad almeno 12 mesi dalla data di riferimento del bilancio con particolare riferimento:
- ai fattori di rischio;
- alle assunzioni effettuate;
- ai piani aziendali futuri per far fronte ai suddetti rischi ed alle incertezze rilevate;
- agli effetti sulla situazione patrimoniale ed economica