Lavoro

Diffida accertativa: ulteriori chiarimenti dell’INL


Con la Nota 17 marzo 2021, n. 441, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) fornisce un chiarimento in merito alla possibilità di emettere una diffida accertativa per crediti patrimoniali derivanti dalle differenze retributive maturate in ragione della unilaterale riduzione dell’orario di lavoro da parte datoriale e della conseguente decurtazione stipendiale.

Premessa

Si premette che la diffida accertativa è un istituto introdotto nell’ordinamento dall’art. 12 del D.Lgs. n. 124/2004, finalizzato ad assicurare la tutela patrimoniale del crediti maturati durante il rapporto di lavoro.

Si tratta di uno strumento utilizzato dal personale ispettivo delle Direzioni Territoriali del Lavoro per garantire al lavoratore la soddisfazione dei crediti pecuniari vantati nei confronti del datore di lavoro in conseguenza di un rapporto di lavoro.

Ai sensi della norma succitata, “qualora nell’ambito dell’attività ispettiva emergano inosservanze alla disciplina contrattuale da cui scaturiscono crediti patrimoniali in favore dei prestatori di lavoro, il personale ispettivo delle Direzioni del lavoro diffida il datore di lavoro a corrispondere gli importi risultanti dagli accertamenti”.

 

Parere dell’INL

Con la Nota in oggetto l’INL precisa innanzitutto che i crediti patrimoniali derivanti dalle differenze retributive maturate in ragione dell’unilaterale riduzione dell’orario di lavoro da parte datoriale, hanno natura risarcitoria e come tali esulano dall’ordinario ambito di applicazione della diffida accertativa di cui all’art. 12 del D.lgs. 124/2004 di competenza del personale ispettivo.

Ed aggiunge che sulla questione la Corte di Cassazione ha affermato (sentenza n. 1375/2018), che nell’ambito di un contratto di lavoro part-time la trasformazione dell’orario di lavoro può derivare solo da un accordo scritto tra datore di lavoro e lavoratore, non assumendo valore probatorio il comportamento per facta concludentia. Al contrario, nel caso in cui il contratto sia a tempo pieno, l’accordo di modifica dell’orario, per il quale non è prevista ex lege una forma scritta ad substantiam, potrà essere provato anche attraverso comportamenti concludenti.

Ciò chiarito, l’Ispettorato ritiene che l’accertamento in ordine alla sussistenza ed alla quantificazione di questo tipo di rivendicazioni economiche del lavoratore debba essere di esclusiva pertinenza dell’autorità giudiziaria.

L’INL, inoltre, ha affrontato la problematica relativa alla possibilità di emettere un diffida accertativa oltre il termine di cui all’art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 279/2003 (due anni dalla cessazione dell’appalto), nei casi in cui il lavoratore abbia inteso impedire la decadenza legale attraverso l’invio al committente di un atto di diffida stragiudiziale.

La Nota dell’INL, richiamando i precedenti chiarimenti (Note n. 9943/2019 e n. 1107/2020), ha ricordato che sussistono regimi separati dei termini sul recupero delle spettanze retributive e contributive in ragione del soggetto, privato o pubblico, che intraprende l’iniziativa:

  • il primo regime riguarda l’azione rimessa alla volontà del lavoratore che, unitamente ed al pari dei crediti retributivi, può rivendicare anche quelli contributivi a condizione che agisca nel termine decadenziale normativamente previsto ovvero nel termine di due anni dalla cessazione dell’appalto;
  • il secondo, attinente solo alla parte contributiva, riguarda la diversa azione di recupero rimessa all’iniziativa dell’ente previdenziale che, invece di essere sottoposta al predetto termine decadenziale, è soggetta all’ordinario termine prescrizionale di cinque anni.

Pertanto, la decadenza dettata nella fattispecie di cui all’art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003, relativamente al regime di responsabilità solidale, può essere impedita dall’iniziativa del lavoratore intrapresa nel suddetto termine biennale attraverso il deposito del ricorso giudiziario ovvero, nell’accezione giurisprudenziale più ampia, anche per mezzo di un prodromico atto scritto, anche stragiudiziale, inviato al committente.