Lavoro

Per concedere la CIGD vige l’obbigo dell’accordo sindacale?


La fondazione Consulenti del lavoro ha pubblicato un approfondimento per risolvere un dubbio di carattere interpretativo nonche’ applicativo: l’accordo sindacale e’ conditio sine qua non per la concessione della Cassa integrazione in deroga?

Pareva che l’equivoco, riguardo la presunta obbligatorieta’ dell’accordo,  fosse stato risolto immediatamente. Nonostante cio’ pare che risultino notificati dei dinieghi dovuti all’assenza del predetto accordo come allegato alla presentazione della domanda.

Si sottolinea che in realta’ l’unico obbligo in capo al datore di lavoro  risulta essere  quello di informare in via preventiva i sindacati della sua intenzione ad accedere alla CIGD, e di partecipare all’esame congiunto. In buona sostanza e’ sufficiente che il datore di lavoro abbia sollecitatoin via preventiva l’esame congiunto con i sindacati, e vi abbia effettivamente partecipato  senza l’imposizione di  un “accordo” artificiale.

Disciplina normativa

Perche’ nasce questo equivoco?

Esso nasce a causa di una formulazione normativa non particolarmente felice. L’art. 22 del D.L. Cura Italia che disciplina la CIGD, rinvia in maniera apparentemente esplicita, alla necessità di un “accordo”, che sembrerebbe davvero rappresentare il requisito per la concessione dell’ammortizzatore. Tuttavia, la norma fa anche riferimento alla necessità che tale accordo venga concluso con le “organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro”.

Era stato dunque gia’ segnalato come l’incertezza della formulazione poteva indurre in errore, ma , sottolineana la Fondazione “È inammissibile anche soltanto poter pensare che l’obbligo che incombe sui datori di lavoro non sia soltanto quello di provvedere bonae fidei alla consultazione sindacale, bensì, addirittura, di soggiacere alla condizione capestro di pervenire obbligatoriamente ad un “accordo”, qualsiasi esso sia ed indipendentemente dalla plausibilità delle proposte della parte sindacale, pena il diniego del trattamento”

Considerazioni

Sul datore di lavoro vige solol’obbligo di attivare la fase di consultazione sindacale e di attendervi con le modalità semplificate e rapide della normativa emergenziale.

Si ricorda che anche l’INPS era intervenuta sull’argomento con la circolare n. 47 del 28 marzo 20200 sostenendo che “si considera, altresì, esperito l’accordo di cui all’art. 22, comma 1, con la finalizzazione della procedura di informazione, consultazione ed esame “