Indennità Covid-19: indicazioni per il riesame
L’INPS, con il messaggio n. 734 del 2021, ha fornito le indicazioni procedurali utili per la gestione del riesame delle istanze di rigetto delle domande.
L’ente, nel presente messaggio, ha chiarito la disciplina normativa su cui si basa la concessione dell’indennità onnicomprensiva-bis e dell’’indennità onnicomprensiva-ter, pari a 1.000 euro ciascuna, riportando la previsione degli articoli 15 e 15-bis del D.L. Ristori.
I beneficiari sono:
- lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori autonomi occasionali;
- lavoratori incaricati alle vendite a domicilio;
- lavoratori dello spettacolo;
- lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali.
Le circolari INPS n. 137 del 26 novembre 2020 e n. 146 del 14 dicembre 2020 hanno illustrato le modalita’ di presentazione delle domande, con il presente messaggio “si forniscono le istruzioni per la gestione delle istruttorie relative agli eventuali riesami presentati dai richiedenti, le cui istanze sono state respinte per non aver superato i controlli inerenti all’accertamento dei requisiti normativamente previsti”
Il dettaglio delle motivazioni di reiezione dell’indennità prevista in favore delle categorie di lavoratori sono previste nel seguente documento.
Riesame delle istanze respinte
A decorrere dal 19 febbraio 2021 o dalla data di ricezione della notifica di reiezione, il termine, non perentorio, per proporre riesame e’ di 20 giorni.
L’utente può inviare la documentazione:
- attraverso il link “Esiti” nella stessa sezione del sito INPS in cui è stata presentata la domanda “Indennità 600/1000 euro”;
- tramite mail all’indirizzo riesamebonus600.nomesede@inps.it, istituita per ogni Struttura territoriale INPS.
Criteri riesame
L’Istituto fornisce ulteriori chiarimenti per il riesame delle istanze:
- e’ necessaria la verifica della titolarità di rapporto di lavoro dipendente per i lavoratori stagionali, somministrati e a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- e’ utile la verifica della titolarità di contratto autonomo occasionale in essere per i lavoratori autonomi occasionali;
· -importante la verifica dell’avvenuta erogazione dell’indennità in favore dei lavoratori dello spettacolo: non è prevista alcuna verifica in merito alla titolarità di un rapporto di lavoro, indipendentemente dalla sua natura.