Attività di spettacolo viaggiante e parchi di divertimento
Con la Risposta a istanza di consulenza giuridica 9 febbraio 2021, n. 2, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulla vendita di titoli con biglietterie automatizzate inerente l’attività di spettacolo viaggiante.
Il caso
L’istanza di consulenza giudica in oggetto riguarda le attività di spettacolo viaggiante e parchi di divertimento, esonerate, con l'art. 4 del D.L n. 59/2019, convertito, con modifiche, dalla legge n. 81/2019, dall'obbligo di emissione di biglietti nominativi, introdotto dall’art. 1, comma 545-bis, primo periodo, della legge n. 232/2016 (legge di Bilancio 2017).
Secondo l’istante, i punti da 4.2 a 4.5 del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 223774 del 27 giugno 2019 e le relative specifiche tecniche da adottare recano grandi problemi alle imprese dei parchi divertimento che non sono in effetti coinvolte nel fenomeno del “secondary ticketing” (si intende per secondary ticketing il fenomeno che vede affiancato al mercato ufficiale, un mercato parallelo che ricolloca i biglietti ancora disponibili tramite siti web, chiedendo una commissione per il servizio).
Il provvedimento delle Entrate, infatti, aveva escluso, in precedenza, le attività esonerate dall'emissione di biglietti nominativi dalla disciplina del Capo III (regole tecniche per la rimessa in vendita ed il cambio nominativo del titolo di accesso alle attività di spettacolo) e incluso, tuttavia, anche i parchi divertimento tra i soggetti tenuti a rispettare gli obblighi per contrastare il bagarinaggio, per poi semplificare gli adempimenti, al punto 4.6, ma ai soli titolari di strutture che vendono un numero di titoli non superiore a 1.000.
In pratica, a detta dell’istante, la richiesta di raccogliere il numero di cellulare dell'acquirente e conseguente invio di sms comporta gravosi adempimenti per l'organizzatore e più tempo per l'acquisto online per l'utente; sarebbe gravo anche il rispetto delle norme sulla conservazione dei dati personali che richiedono un’attenta, e più costosa, gestione del dato; inoltre, il divieto di vendere a un solo cliente non più di 10 biglietti impedisce di fatto la vendita a gruppi organizzati o tour operator reca un ingente danno economico.
L’istante aggiunge che il provvedimento dell’Agenzia del 2019 non tiene conto che il parco giochi è esonerato dall’obbligo di emissione dei biglietti nominativi e, infine, ai parchi divertimento, ammessi ad annullare gli abbonamenti a data libera entro il quinto giorno dalla fine della stagione, verrebbe impedito di annullare questi titoli a fine stagione, ostacolando stampa massiva e pre-stampa.
L’istante sostiene, quindi, che gli aspetti sopra menzionati non debbano riguardare i parchi divertimento, esonerati dall’emissione di biglietti nominativi e pertanto dagli adempimenti connessi all’implementazione dei sistemi di biglietteria, e che il settore sia incluso solo per i punti 4.1 o 4.6 o escluso dall'ambito di applicazione del citato provvedimento.
Soluzione delle Entrate
Nella risposta al quesito, l’Agenzia delle Entrate ricorda, innanzitutto, che fino al 5 marzo 2021 sono sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento, oltre ai teatri, sale da concerto e cinema (DPCM 14 gennaio 2021).
Di seguito precisa che le disposizioni di cui ai punti da 4.2 a 4.5 del provvedimento n. 223774/2019 non derivano dal mero contrasto al secondary ticketing. Tale provvedimento, infatti, ha dato attuazione alle disposizioni di cui all’art. 1, commi 545 e ss., della legge di Bilancio 2017 sia per quanto concerne la vendita in rete di titoli di accesso e i requisiti dei sistemi di biglietterie automatizzate (Capo II), sia per quanto concerne le norme di contrasto al secondary ticketing, in base alle quali i titoli di accesso a spettacoli in impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori devono essere nominativi (Capo III).
L’Agenzia delle Entrate conclude quindi che le misure di cui al Capo II del provvedimento devono applicarsi anche ai parchi divertimento e agli spettacoli viaggianti.
Resta comunque ferma l’applicazione delle regole generali alla vendita di titoli di accesso tramite canali diversi da un sistema on line.
Inoltre, la nuova disciplina “non esclude la possibilità di effettuare acquisti non online (ossia intermediati da operatori) di titoli di accesso in numero superiore a 10”, né esclude che sia possibile riservare un numero di biglietti predefinito per un evento, su richiesta di una persona fisica che potrebbe agire anche in qualità di rappresentante legale di società.