Agevolazioni

Superbonus: cooperative “miste” escluse se l’immobile non è costituito in condominio


Con la risposta n. 83 del 3 febbraio 2021, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta sul tema delle “cooperative miste”.

Nel caso sottoposto ad interpello, l’istante è una “cooperativa mista”, in quanto, avendo realizzato due complessi immobiliari, in zone diverse di Roma, ognuna divisa a sua volta in palazzine con scale separate, ha mantenuto la proprietà delle parti comuni e dei locali commerciali dopo aver assegnato gli alloggi ai soci.

Volendo effettuare interventi di recupero edilizio di cui all'articolo 119, comma 1, lettere a) e b) del DL 34/2020, la cooperativa ha chiesto chiarimenti all’Agenzia delle Entrate in ordine alla possibilità di avvalersi del cosiddetto “superbonus”, ritenendo di poterlo fare in quanto assimilabile ad un condominio.

L’Agenzia delle Entrate, tuttavia, fornisce parere contrario. Nel dare risposta, l’Agenzia delle Entrate fa riferimento al comma 9 dell’articolo 119 DL Rilancio, che individua i soggetti beneficiari dell’agevolazione.

Fa altresì riferimento alla circolare n. 24/E del 2020, nella quale è stato precisato che “sono destinatari dell'agevolazione, tra gli altri, i Condomìni e le Cooperative a proprietà indivisa”: in particolare al punto 1.1, in relazione ai condomini, è stato precisato, tra l'altro che “Tenuto conto della locuzione utilizzata dal legislatore riferita espressamente ai «condomìni» e non alle "parti comuni" di edifici, ai fini dell'applicazione dell'agevolazione l'edificio oggetto degli interventi deve essere costituito in condominio secondo la disciplina civilistica prevista (...). A tal fine si ricorda che il "condominio" costituisce una particolare forma di comunione in cui coesiste la proprietà individuale dei singoli condòmini, costituita dall'appartamento o altre unità immobiliari accatastate separatamente (box, cantine, etc.), ed una comproprietà sui beni comuni dell'immobile”. 

Stante quanto sopra, l’Agenzia delle Entrate conclude che se le strutture oggetto degli interventi non sono costituite in condominio secondo la disciplina civilistica prevista (dato che non è esplicitato nell’interpello), non si può fruire della detrazione Superbonus.

La risposta al caso concreto passa pertanto dalla qualifica – o meno – dell’immobile quale condominio.

Sul punto, l’Agenzia delle Entrate ha fatto cenno, senza però risolverla in quanto non di sua competenza, alla questione di natura civilistica riguardante l'assimilabilità o meno del soggetto istante ad un condominio, nel presupposto che la stessa è proprietaria delle parti comuni dei complessi immobiliari.