INPGI. Aliquote contributive, minimi e massimi retributivi aggiornati per il 2021
L’INPGI con le Circolari n. 2 e 3 del 29 gennaio 2021 ha comunicato le misure delle aliquote contributive, del massimale imponibile e del reddito minimo per l’anno 2021
Aliquote contributive
La circolare si rivolge ai giornalisti collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione separata ex d.lgs. 103/96 che non risultino contestualmente assicurati presso altre forme obbligatorie. Si precisa che l’aliquota contributiva da applicare sui compensi dovuti a detti giornalisti per il computo delle prestazioni pensionistiche per l ‘anno 2021 sono:
L’aliquota contributiva dovuta, invece, dai committenti a favore dei collaboratori coordinati e continuativi che siano titolari contestualmente anche di altra posizione assicurativa o pensionati e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche restano così stabilite:
Decorrenza dal |
IVS |
Prestazioni temporanee |
TOTALE |
COMMITTENTE |
GIORNALISTA |
01/01/2021 |
17,00% |
0,00 % |
17,00% |
11,33 % |
5,67 % |
Minimi retributivi
Com’e’ noto la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi non può essere inferiore all’importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali. Ovviamente anche i datori di lavoro non aderenti di fatto alla disciplina collettiva sono obbligati al rispetto dei trattamenti retributivi stabiliti dalla disciplina collettiva.
L’Istat, con un comunicato del 18/01/2021, ha determinato l’indice di variazione dei prezzi al consumo (indice FOI senza tabacchi) tra l’anno 2019 ed il 2020 nella misura del – 0,3%. Si segnala che i minimali retributivi previsti per l’anno 2021 sono i seguenti
Massimale imponibile IVS
Per le prestazioni previdenziali INPGI e’ previsto che per le anzianita’ contributive acquisite a decorrere dal 1/01/2017 trova applicazione il sistema di calcolo contributivo di cui all’art. 1 della legge agosto 1995, n. 335.
Il massimale annuo per l’anno 2021 risulta pari a 103.055,49 euro.
Il seguente massimale trova applicazione per la sola aliquota pensionistica IVS, ivi compresa l’aliquota aggiuntiva dell 1% di cui all’art. 3-ter della legge n. 438/1992.