Lavoro

Modalita’ di ripresa dei versamenti sospesi


Modalita’ di ripresa dei versamenti sospesi

L’INPS, con il messaggio n.318 del 26 gennaio 2021, e’ intervenuta in merito alla ripresa dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, sospesi a seguito del sisma avvenuto sull’Isola di Ischia il 21 agosto 2017.

L’ente previdenziale aveva gia’ fornito precedentemente le indicazioni riferite alla sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi, relativi al sisma con la circolare n. 105 del 6 novembre 2018.

Con il presente messassio si illustrano le modalita’ attraverso cui e’ possibile effettuare i versamenti, in unica soluzione entro il termine del 31 gennaio 2021, senza applicazione di sanzioni e interessi.

E’ importante ricordare che:

  • per ciascuna Gestione previdenziale l’importo minimo di ciascuna rata non puo’ essere inferiore a 50 euro;
  • il versamento delle rate successive alla prima dovra’ essere eseguito nei mesi successivi entro il giorno 16 di ciascun mese.

L’Inps, mediante un’elencazione, ha provveduto a illustrare le istruzioni operative riferite alle diverse Gestioni previdenziali, in merito ai versamenti contributivi sospesi in un’unica soluzione o mediante rateizzazione.

Aziende con dipendenti

Il versamento ei contributi sospesi, puo’ effettuarsi in unica soluzione entro il 31 gennaio 2021 senza applicazione di sanzioni e interessi, oppure mediante rateizzazione, fino ad un massimo di sessanta rate mensili di pari importo sempre senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dal 16 febbraio 2021, dovrà essere effettuato tramite il modello “F24”.

Il contribuente dovrà compilare la “Sezione INPS” del modello “F24” utilizzando il codice contributo “DSOS” ed esponendo la matricola dell’azienda seguita dallo stesso codice utilizzato per la rilevazione del credito “N965”.

Artigiani e commercianti

Per coloro che sono iscritti alle Gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali possono versare i contributi in unica soluzione oppure in sessanta rate mensili di pari importo a partire dal 16 febbraio 2021, senza applicazione di sanzioni e interessi. Gli interessati devono utilizzare apposita codeline visualizzabile nel “Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti” alla sezione “Posizione assicurativa – Dilazioni: Mod. F24 Ischia”, dove è possibile scaricare anche il relativo modello “F24” precompilato e da utilizzare per il versamento.

Committenti

I versamenti devono essere effettuati compilando per ogni periodo mensile interessato sospeso la “Sezione INPS” del modello “F24” nel seguente modo:

Il termine per il pagamento della contribuzione sospesa è il 31 gennaio in unica soluzione, oppure in sessanta rate mensili di pari importo a decorrere dal 16 febbraio 2021, senza applicazione di sanzioni o interessi.

 Professionisti

Per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata i versamenti devono essere effettuati compilando per ogni periodo annuale interessato sospeso la “Sezione INPS” del modello “F24” .

Il termine per il pagamento della contribuzione sospesa è il 31 gennaio in unica soluzione, oppure in sessanta rate mensili di pari importo a decorrere dal 16 febbraio 2021, senza applicazione di sanzioni o interessi.

I contribuenti hanno l’onere di comunicare alla Sede di competenza gli importi oggetto di sospensione, distinti per anno, avvalendosi a tale fine della comunicazione bidirezionale tramite “Cassetto previdenziale Liberi professionisti”, entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente messaggio.

Lavoratori agricoli autonomi

Per i lavoratori autonomi agricoli l’importo risultante a debito per effetto della sospensione potrà essere versato in unica soluzione entro il 31 gennaio 2021, oppure mediante rateizzazione, fino ad un massimo di sessanta rate mensili di pari importo a decorrere dal 16 febbraio 2021, senza applicazione di sanzioni e interessi, utilizzando la codeline che sarà resa disponibile con specifica comunicazione nel “Cassetto previdenziale Autonomi in Agricoltura”.

L’importo di ciascuna rata non può essere inferiore a € 50,00.