Agevolazioni relative a rinnovi e proroghe di contratti a termine: il focus e brevi riflessioni
Il legislatore in piu’ disposizioni emergenziali ha previsto delle agevolazioni in merito ai rapporti a termine quali i contratti a tempo determinato diretti e le somministrazioni a termine.
L'agevolazione piu' evidente risulta essere la possibilita’ di rinnovare e prorogare il contratto a termine senza l’obbligo di prevedere una causale. 1
Non si applicano i limiti disciplinati dall'art 21 del TU sui contratti di lavoro, in caso di rinnovo o proroga così come previsto ex art.93 D.L. 34/2020.
- se il lavoratore ha quindi gia’ svolto dei rapporti a tempo determinato presso la stessa azienda, il datore di lavoro puo' fruire dell'agevolazione prevista ex lege e per una volta, puo' non inserire la motivazione così anche in caso di proroga. Questa agevolazione puo’ avvenire solo una volta (dal 15 agosto 2020 al 31 marzo 2021);
- se il rapporto di lavoro a tempo determinato supera i 12 mesi ma e’ un rapporto instaurato con un nuovo lavoratore, il quale quindi non ha mai lavorato all’interno dell'azienda, il datore di lavoro deve prevedere una causale;
- Se il datore di lavoro ha gia’ fruito di questa agevolazione in virtu’ di quanto stabilito dal Dl. 104/2020 (dove l’agevolazione era prevista fino al 31 dicembre 2020) egli non avra’ piu’ la possibilita’, in caso di ulteriore rinnovo o proroga di andare ad agevolare questa possibilita’, quindi dovra' preveder una motivazione.
E' bene ricordare che non e’ stato solo bloccato il limite della causale ma la disciplina e' intervenuta anche su quanto previsto per la proroga. In caso di proroga il legislatore ha regolato la proroga agevolata. In cosa consiste? In caso di proroga non solo non e' prevista una causale ma essa non rientra nel computo del massimale delle quattro. (esiste un massimale di 4 proroghe per tutti i contratti a tempo determinato)
Se si tratta di rinnovo, l’ulteriore agevolazione, oltre la mancanza di causale sara’ la possibilita’ di dare una continuita’ occupazionale tra i due rapporti. Si ricorda, infatti, che il rinnovo consiste in un ulteriore rapporto di lavoro e deve quindi, essere contrattualizzato ex novo: deve di default, essere previsto uno STOP & GO, che invece la norma agevolata esclude. Inoltre, la durata del singolo rinnovo agevolato,senza causale e senza stop & go, deve essere di un periodo massimo di 12 mesi.
Nota bene: Il contratto assistito, il contratto presso l’Ispettorato del lavoro, una volta che e’ terminata la durata massima, dovra’ sempre prevedere una causale in quanto non rientra nella norma agevolata. Perche’? Perche’ il legislatore ha affermato che la durata complessiva entro la quale questa agevolazione deve essere esplicitata deve essere massimo di 24 mesi.
La seconda agevolazione, prevista dal punto di vista pandemico e’ disciplinata dal D.L. cura Italia, all’art. 19-bis, dove e' prevista la possibilita’ di rinnovare e prorogare contratti a termine anche con l’applicazione dell’ammortizzatore Covid. Questa cosa, ordinariamente, non e’ possibile perche’ c’e’ un divieto ad assumere o prorogare rapporti di lavoro a a tempo determinate (testo unico 81/2015) nel momento in cui l’azienda, per quelle attivita’ e per quelle mansioni, ha chiesto degli ammortizzatori sociali, ha chiesto una Cassa Integrazione (dlgs 148/2015).
Terza agevolazione: le agenzie di somministrazione e gli utilizzatori
Perche’ l’agevolazione riguarda questi soggetti? Perche’ se l’assunzione da parte dell’agenzia di somministrazione e’ a tempo indeterminato e la somministrazione del lavoratore da parte dell’azienda utilizzatrice e’ a termine quella durata a termine non deve essere computata nella durata massima dei rapporti a tempo determinato che posso avere con il singolo lavoratore. Cosa che, invece, ordinariamente rientra. Fino al 31 dicembre 2021 c’e’ questa ulteriore agevolazione.
Brevi riflessioni
Disponendo la possibilita' di prorogare o rinnovare un contratto a termire senza causale e' come se il legislatore indirettamente affermasse che, per poter incentivare l'occupazione e limitare l'uscita del lavoratore dall'azienda, sia necessario bybassare la regola fissata con il Decreto Dignita'. Sarebbe utile quindi interrogarsi sull'impatto negativo che puo' avere questo blocco, sia per le aziende che subiscono un aumento indiretto del costo del lavoro, sia sul lavoratore che si ritrova ad aver svolto un rapporto di lavoro a termine nel medio-lungo periodo presso l’azienda e su cui vigerebbe la titolarita' al diritto sui contratti a tempo indeterminato e che non prevede alcuna maggiorazione retributiva: l'azienda di fatto vuole continuare il rapporto a termine e non stabilizzare il lavoratore, lasciandolo di fatto, precario.
1 E’ importante ricordare che il Governo, nel 2018 aveva introdotto la causale, con il Decreto Dignita’, oggi, il Decreto Rilancio dispone una norma che, per consentire alle aziende di rinnovare e prorogare i contratti a termine, esclude le casuali.