Fisco

Reverse charge in capo alla stabile organizzazione per gli acquisti effettuati


La stabile organizzazione, per gli acquisti di beni/servizi territorialmente rilevanti ai fini IVA in Italia, effettuati presso un soggetto non residente, si considera debitore d’imposta e deve, quindi, assolvere l’imposta mediante il sistema del reverse charge. Ai fini dell’imputazione degli acquisti alla stabile organizzazione, anziché alla casa madre, occorre verificare il suo effettivo intervento nelle operazioni passive, applicando – “a specchio” – i criteri previsti dalla disciplina comunitaria per valutare la partecipazione della stabile organizzazione alle operazioni attive.

A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate che, con la risposta n. 52 del 20 gennaio 2021, ha preso in considerazione il caso rappresentato da una società di diritto estero, costituita per la progettazione, realizzazione e messa in funzione del gasdotto che trasporterà in Europa il gas naturale.

La stabile organizzazione italiana, tramite il personale da essa impiegato, riceve e utilizza il gas di riempimento (cd. “line-fill gas”), necessario al funzionamento della tratta italiana del gasdotto, nell’ambito dell’attività a cui sarà stata preposta, coerentemente con quanto convenuto tra le parti nel contratto di fornitura negoziato e sottoscritto dalla casa madre estera.

Anche se la stabile organizzazione non è stata direttamente coinvolta nella negoziazione e nella stipula del contratto di fornitura del gas con il fornitore non residente, si è verificato un coinvolgimento sempre maggiore della medesima stabile organizzazione, tant’è che quest’ultima è destinata a svolgere un ruolo attivo nell’esecuzione del contratto, funzionale all’adempimento delle obbligazioni che ne scaturiscono e al funzionamento della condotta.

All’Agenzia delle Entrate è stato chiesto se sia corretto ritenere che l’acquisto del “line-fill gas”, in quanto strumentale al corretto funzionamento della tratta italiana della condotta, debba ritenersi effettuato dalla stabile organizzazione italiana, cosicché è quest’ultima (e non la società estera) a comunicare periodicamente le quantità di gas necessarie per il corretto funzionamento della condotta e la propria partita IVA al fornitore non residente ai fini dell’emissione della relativa fattura nei suoi confronti.

Dagli artt. 7, comma 1, lett. d), e 17, commi 2 e 4, del D.P.R. n. 633/1972, affinché la stabile organizzazione italiana diventi debitore d’imposta e adempia agli obblighi di fatturazione mediante reverse charge, è necessario che la cessione del gas sia effettuata nei suoi confronti dal fornitore estero. Ciò presuppone l’intervento diretto della stabile organizzazione nell’operazione passiva, in assenza del quale la fornitura si considera effettuata non nei suoi confronti, ma a favore della casa madre estera.

Sul punto, l’art. 53 del Regolamento di esecuzione n. 2011/282/UE definisce i criteri in base ai quali può ritenersi che la stabile organizzazione partecipi ad una cessione di beni, che ad avviso dell’Agenzia sono applicabili anche per le operazioni passive effettuate dalla stabile organizzazione, rispetto alle quali si può constatare l’intervento della stessa anche quando quest’ultima è in corso di svolgimento.

Nel caso esposto, in particolare, sebbene non direttamente coinvolta nella negoziazione e nella stipula del contratto di fornitura del gas, la stabile organizzazione italiana interviene con propri mezzi umani e tecnici nel corso di svolgimento dell’operazione di acquisto, assumendo un ruolo attivo nella realizzazione della cessione “continuativa” del gas, che comprende l’“asset management”, il dispacciamento e controllo della tratta italiana, il “procurement”, nonché la gestione diretta del flusso della fornitura, interfacciandosi direttamente con il fornitore estero al punto tale che quest’ultimo fattura la cessione del “file-line gas” alla stessa stabile organizzazione.

Le considerazioni esposte, unitamente alla circostanza che la stabile organizzazione è l’effettivo destinatario e utilizzatore del gas, tanto da determinare la territorialità IVA della fornitura, ha portato l’Agenzia delle Entrate a concludere per l’imputazione dell’acquisto alla stabile organizzazione, che diventa così debitore d’imposta ai sensi dell’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972.