Agevolazioni

Cassa integrazione erogata dopo la conclusione del contratto: il datore di lavoro rimane sostituto d'imposta


Una società istante è tenuta ad effettuare le ritenute a titolo di acconto Irpef sulle somme erogate ai suoi ex dipendenti a titolo di cassa integrazione in deroga; questo è quanto è stato ribadito dall'Agenzia delle Entrate con la pubblicazione della Risposta n°47.

Una società, operante nel settore del noleggio di autocarri e di altri veicoli pesanti, in seguito alla sospensione dell'attività di trasporto persone a causa dell'emergenza Covid-19, ha posto in cassa integrazione i propri dipendenti

Le indennità relative ai mesi di maggio e giugno 2020, a causa dell'iter burocratico, sono state corrisposte il 6 ottobre 2020, data in cui alcune persone aventi diritto non risultavano più essere dipendenti della società.

Per tale motivo è stato presentato un interpello nel quale la società ha proposto la seguente soluzione: erogazione agli ex dipendenti dell'emolumento in esame al lordo delle ritenute alla fonte a titolo di acconto Irpef con specifica che le somme erogate si qualificano quali reddito da lavoro dipendente e che il il percipiente ha l'obbligo di indicare in dichiarazione sottoponendo a tassazione le stesse, mei modi e nei termini previsti dalla legge.

La soluzione prospettata dal contribuente non è stata condivisa dall'amministrazione finanziaria in quanto è stato precisato in più risoluzioni e circolari che "costituiscono reddito di lavoro dipendente tutte le somme e i valori che sono percepiti, a qualunque titolo, in relazione al rapporto di lavoro e, conseguentemente tutte le erogazioni che siano in qualche modo riconducibili al rapporto di lavoro, a prescindere dalla esistenza di un attuale vincolo sinallagmatico con la prestazione lavorativa".

Per tale motivo, la società, per le indennità di maggio e giugno 2020 erogate agli ex dipendenti dovrà applicare le consuete disposizioni previste per il sostituto d'imposta, ossia:

  • versamento delle ritenute ai sensi degli articoli 17 e 18 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
  • certificazione degli emolumenti e presentazione del modello di dichiarazione dei sostituti d'imposta e degli intermediari (modello 770)

A supporto di tale indicazione si elencano le risoluzioni e le circolare sopra citate:

  • Circolare 326/1997;
  • Risoluzione 186/E/2002;
  • Risoluzione 114/E/2003;
  • Circolare 24/E/2004;
  • Circolare 1/E/2007;
  • Risoluzione 137/E/2009;
  • Circolare 37/E/2013