Bonus locazione anche sulle indennità di occupazione
Una società aveva sottoscritto un contratto di locazione di immobile strumentale per uso ufficio scaduto nel 2019 per effetto della disdetta comunicata dalla società proprietaria.
Tuttavia, l'immobile è rimasto nella disponibilità dell'Istante, col consenso del proprietario, anche dopo la cessazione del contratto, senza alcun titolo e dietro corresponsione di un'indennità di occupazione pari al canone di locazione di cui al contratto di locazione cessato.
L'immobile avrebbe dovuto essere liberato nei primi mesi del 2020, ma a causa della situazione di emergenza determinatasi in conseguenza della pandemia, ciò non è stato possibile, sicché, in accordo col suddetto proprietario, la società ha continuato ad occupare l'immobile, pagando un'indennità di occupazione secondo quanto previsto con scrittura privata sottoscritta dalle parti; da entrambe le scritture private in esame risulta che l'accordo è stato raggiunto sulla base dell'articolo 1591 ("Il conduttore in mora a restituire la cosa è tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo l'obbligo di risarcire il maggior danno").
Alla società conduttrice spetta il credito d'imposta di cui all'articolo 28 del decreto legge n. 34 del 2020?
Con la pubblicazione della Risposta n°34/2021 all'interpello presentato dall'istante è stato nuovamente confermato che il bonus ex art. 28 del Dl 34/2020 viene concesso anche per quei contratti finalizzati "al godimento degli immobili aventi la medesima funzione economica del contratto di locazione tipico", quali i contratti di leasing operativo e , per l'appunto, l'indennità di occupazione.
La ratio della norma è quella di supportare gli operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica ed è per tale motivo che l'obbligo di pagamento di un'indennità di occupazione può essere assimilato ad un contratto di locazione, leasing o di concessione e per tale motivo rientra nel campo di applicazione del bonus locazione ex art. 28 del 34/2020 (e successive integrazioni).