Fisco

Leggi di Bilancio 2021. Imposte dimezzate sui dividendi percepiti dagli Enti non commerciali


Con l’intento di valorizzare il ruolo sussidiario che il settore no profit svolge, la Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021) ha dimezzato una parte delle imposte dovute dagli enti non commerciali perché la norma contenuta all’articolo 1, commi dal 44 al 47, ha escluso dall’imponibile Ires, a partire dall’esercizio in corso al 1° gennaio 2021, il 50% degli utili percepiti dagli enti non commerciali dove per utili percepiti sono da intendersi i dividendi.

Gli enti fruitori di questa norma agevolativa sono gli enti contenuti alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 73 del Dpr 22 dicembre 1986 n. 917 Testo unico delle imposte sui redditi, ossia gli enti non commerciali, ma è subordinata alla condizione che gli enti non commerciali medesimi esercitino:

  • senza scopo di lucro,
  • in via esclusiva o principale, 
  • per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche, e di utilità sociale
  • una o più attività di interesse generale operanti nei seguenti settori:
    1. famiglia e valori connessi, intesa anche come
      • crescita e formazione giovanile
      • educazione, istruzione e formazione, compreso l’acquisto di prodotti editoriali per la scuola
      • volontariato, filantropia e beneficenza
      • religione e sviluppo spirituale
      • assistenza agli anziani
      • diritti civili
    2. prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica, intesa anche come
      • sicurezza alimentare e agricoltura di qualità
      • sviluppo locale ed edilizia popolare locale
      • protezione dei consumatori
      • protezione civile
      • salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa
      • attività sportiva
      • prevenzione e recupero delle tossicodipendenze
      • patologia e disturbi psichici e mentali 
    3. ricerca scientifica e tecnologica, intesa anche come
      • protezione e qualità dell’ambiente
    4. arte, attività e beni culturali

Se gli enti esercitano la loro attività a queste condizioni ed in questi settori, gli utili da essi percepiti sono assoggettati a tassazione della imposta sui redditi Ires (attualmente pari al 24%) soltanto per il 50%. Tale agevolazione è tuttavia esclusa se gli utili provengono da imprese o enti localizzati in territori aventi un regime fiscale privilegiato.

Le somme non dovute, ossia originariamente dovute ma che in seguito alla applicazione della norma in oggetto sono risparmiate, possono alternativamente

  • essere utilizzate per finanziare le attività di interesse generale di cui sopra
  • per la parte non utilizzata, essere accantonate in una riserva indivisibile e non distribuibile per tutta la durata di vita dell’ente per poterla successivamente utilizzare nel momento in cui l’ente ne avrà la possibilità.

Il comma 47 della norma in oggetto si occupa specificamente delle fondazioni di origine bancaria (“fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999 n. 153”) disponendo che le somme risparmiate dalla imposta sul reddito siano accantonate in un apposito fondo destinato alla attività istituzionale affinché possano finanziare le attività di interesse generale in precedenza indicate.  

Ricordiamo infine che fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2020 la tassazione dei dividendi percepiti dagli enti è integrale ossia pari al 100% di quanto percepito: tale norma è in vigore dal 1° gennaio 2017 in virtù del Decreto Ministeriale 26 maggio 2017.