Rivalutazione beni d'impresa: beneficio non duplicabile
Quesito
La Società - che redige il bilancio in base alle disposizioni del codice civile - evidenzia che ha chiuso il suo ultimo esercizio sociale lo scorso 30 giugno 2020 e, ad oggi, il bilancio relativo a tale ultimo esercizio, di durata non solare (1° luglio 2019 - 30 giugno 2020), non è stato approvato dall'assemblea dei soci, essendo tuttora pendenti i termini di legge per la relativa adozione.
Inoltre, con delibera dell'assemblea straordinaria del 7 luglio 2020, la Società ha scelto di spostare la data di chiusura dell'esercizio sociale dal 30 giugno al 31 dicembre di ogni anno, a partire dall'esercizio in corso, che verrà chiuso anticipatamente il 31 dicembre 2020.
Dunque,è attualmente in corso l'esercizio sociale 1° luglio - 31 dicembre 2020, che intercorre, cioè, tra la data immediatamente successiva a quella di chiusura dell'ultimo esercizio completato (1° luglio) e la nuova data di chiusura degli esercizi sociali deliberata dall'assemblea del 7 luglio 2020 (31 dicembre 2020). Dal 2021, invece, l'illustrata modifica statutaria implicherà la coincidenza dell'esercizio sociale con l'anno solare (1° gennaio - 31 dicembre).
Ciò premesso, l'istante chiede se:
- possa beneficiare della rivalutazione prevista dall'articolo 110, comma 2 del decreto legge n. 104 del 2020 "nel bilancio in chiusura al 30 giugno 2020" (esercizio non coincidente con l'anno solare);
- possa operare la rivalutazione dei propri beni sia nel bilancio in chiusura al 30 giugno 2020, sia nel bilancio immediatamente successivo (quello in chiusura al 31 dicembre 2020).
Risposta
Con la pubblicazione della Risposta n° 640/2020 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la rivalutazione ex art. 110 del Decreto Agosto:
- è concessa ai soggetti con l'esercizio a cavallo (in questo modo per tali soggetti la rivalutazione poteva essere anticipata al bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019);
- tale beneficio non è duplicabile
Pertanto le società con esercizio a cavallo possono scegliere se effettuarla nel bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019 o, in alternativa, in quello successivo.
Dunque, nel caso in esame;
- la società ha la facoltà di scegliere se effettuare la rivalutazione in esame nel bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019 o, in alternativa, nell'esercizio successivo chiuso al 31 dicembre 2020;
- non può effettuare la rivalutazione dei beni d'impresa in entrambi gli esercizi.
Si ricorda che...
L'art. 1 comma 83 della Legge di Bilancio 2021 ha esteso l'applicazione di quanto disposto dal suddetto art. 110 anche all'avviamento ed alle altre immobilizzazioni immateriali.