Il vaccino sara’ obbligatorio nelle aziende?
La Fondazione Studi consulenti del lavoro ha pubblicato, in data 22 dicembre, un approfondimento in merito ad un potenziale obbligo di vaccinazione, in capo alle aziende e ai dipendenti, per prevenire e contrastare la diffusione del virus che ha messo in ginocchio l’intero mondo.
Il legislatore aveva gia’ stabilito, con l’art. 42 del D.L. Cura Italia, che l’infezione da COVID-19 poteva essere considerata alla stregua di un infortunio sul lavoro di cui all’articolo 2 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124. Cosa significa?
In questo modo si e’ equiparata la carica virulenta e infettiva del Covid 19 a quella violenta tipica dell’incidente occorso in occasione della prestazione lavorativa. Pertanto, quali azioni deve assumere il datore di lavoro per mettere in sicurezza i luoghi di lavoro e quali sono gli obblighi in capo al dipendente?
E’ necessario ricordare
- la disciplina delll’art. 2087: il datore di lavoro deve rispettare quanto previsto dalla norma adottando “le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica” dei propri lavoratori;
- le indicazioni preventive regolate dal “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro”;
- i vaccini.
Adottare le misure del Protocollo ha comportato delle spese per i datori di lavoro, senza peraltro, garantire la totale ed effettiva eliminazione dell’infezione da Covid-19, dunque il vaccino risulta essere l’unica vera soluzione all’infezione. Allo scopo di garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro, sarebbe necessario riconoscere al datore di lavoro la potesta’ di pretendere che ciasciun dipendente si sottoponga a vaccinazione garantendo così l’incolumità del singolo e dei suoi colleghi.
Se pero’ il lavoratore non vuole sottoporsi al vaccino, il datore di lavoro puo’ pretenderlo?
Il Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro (D.lgs 81/2008) si limita a prescrivere al medico competente di fornire “adeguata informazione [...] sui vantaggi ed inconvenienti della vaccinazione e della non vaccinazione” (art. 279, comma 5).
All’art. 286 sexies, laddove si prevedono le misure da adottare in presenza di specifico rischio di ferite da taglio o da punta e di infezione, in tema di vaccinazioni si ribadisce l’obbligo di informare i lavoratori su “importanza dell’immunizzazione, vantaggi e inconvenienti della vaccinazione o della mancata vaccinazione, sia essa preventiva o in caso di esposizione ad agenti biologici per i quali esistono vaccini efficaci”. In questo modo pare che la norma sopra citata indichi l’obbligo di vaccinazione a carico del datore di lavoro, quantomeno nel settore dell’assistenza sanitaria. Si specifica inoltre che “tali vaccini devono essere dispensati gratuitamente a tutti i lavoratori ed agli studenti che prestano assistenza sanitaria ed attività ad essa correlate nel luogo di lavoro”
Problema pratico:
La previsione contempla condizioni di rischio specifiche, immediatamente riconducibili agli agenti nocivi presenti in quei determinati ambienti di lavoro, non disciplina quindi delle fattispecie generali e astratte.
Allo stato attuale, pertanto, non esistono norme per effetto delle quali sia possibile per il datore di lavoro di richiedere la vaccinazione quale misura obbligatoria di prevenzione e quindi condizione di accesso sui luoghi di lavoro.
Senza una norma precettiva diciplinante l’obbligo di vaccinazione per tutti i lavoratori, come si potra’ tutelare la salute deglo stessi e la salubrità dei luoghi di lavoro?