Lavoro

Contribuzione lavoratori in esodo: regolarizzazione


Il messaggio dell’INPS del 18 dicembre 2020, n. 4771, concerne i lavoratori in esodo ed indica come regolarizzare la contribuzione dovuta sugli emolumenti corrisposti dopo la cessazione del rapporto di lavoro 

Le istruzioni dell’INPS

Si permette che in base alla c.d. legge Fornero (art. 4 legge n. 92/1992), quando le aziende utilizzano l’esodo con garanzia fideiussoria per accompagnare i lavoratori verso la pensione di vecchiaia o anticipata, oltre a sostenere il costo della rendita mensile fino alla decorrenza della pensione, versano anche una contribuzione “piena“. Il valore su cui viene parametrata tale contribuzione è quello della retribuzione media negli ultimi 48 mesi prima della risoluzione del rapporto di lavoro, in cui vanno comprese anche le quote di premi o altri bonus imputati all’ultimo mese di attività del lavoratore. 

I datori di lavoro che non adeguano la contribuzione correlata a favore dei lavoratori in esodo entro il mese successivo a quello in cui è avvenuta l’erogazione del bonus incorreranno nelle sanzioni di evasione contributiva.    

Con il messaggio n. 4771/2020 in esame, l’INPS fornisce nuove indicazioni in merito alla modalità di regolarizzazione dei maggiori imponibili, determinati dalla corresponsione di emolumenti corrisposti ai lavoratori esodati successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro.

Il versamento della contribuzione correlata è effettuato per il periodo compreso tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi richiesti per il diritto alla pensione. I flussi regolarizzativi dovranno essere effettuati sulla posizione contributiva contraddistinta dal codice di autorizzazione “6E”. 

Per l’anno 2020, il datore di lavoro interessato procederà ad esporre sul flusso del mese nel quale effettua la regolarizzazione, nell’elemento imponibile, la somma dell’imponibile del mese più i ratei di imponibile relativi ai mesi precedenti dello stesso anno.

Per differenze da imputare ad anni precedenti, il datore di lavoro interessato invierà flussi regolarizzativi sul mese di dicembre di ogni anno, utilizzando le modalità correnti già in uso.

Dalla denuncia di competenza del mese successivo alla regolarizzazione il datore di lavoro indicherà il solo imponibile corrente rideterminato.

Allo scopo, si ricorda che l’Istituto, con Circolare 119/2013 e con messaggio 2326/2020, aveva fornito le indicazioni per la determinazione della contribuzione correlata, utile per il conseguimento del diritto a pensione e per la determinazione della sua misura.

L’importo da corrispondere, a totale carico del datore di lavoro, è dovuto per i periodi di erogazione della prestazione, prevista dal citato art. 4, comma 1, della legge n. 92/2012, a favore dei lavoratori interessati; contestualmente sono state fornite le indicazioni per la gestione dei flussi di regolarizzazione relativi ad emolumenti corrisposti successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro del lavoratore in esodo ed il relativo regime sanzionatorio.

Tali emolumenti determinano un aumento della retribuzione media da porre a base del calcolo della contribuzione correlata.

La contribuzione correlata deve essere rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni (cfr. i messaggi n. 3096/2015 e n. 4704/2015).

Il versamento della contribuzione correlata (calcolata sulla base dell’aliquota di finanziamento del Fondo previdenziale di appartenenza del lavoratore, tempo per tempo vigente) è effettuato per il periodo compreso tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi richiesti per il diritto a pensione.