Fisco

Sospensione contributi: versamenti entro il 16 marzo 2021


L’INPS, con circolare n. 145 del 14 dicembre 2020, ha fornito le istruzioni in merito all’operatività delle disposizioni normative contenute del Decreto Ristori- quarter.

L’art. 2 del suindicato decreto-legge, rubricato “Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, ha previsto, per fronteggiare l’emergenza epidemiologica, integrazioni normative e interventi aventi ad oggetto a sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali che scadono nel mese di dicembre 2020.

Ambito soggettivo

Sospensione dei versamenti contributivi ai sensi dell’articolo 2, commi 1 e 2 del Decreto Ristori quarter: Coloro che esercitano attività di impresa, arte o professione con domicilio fiscale e sede operativa nel territorio nazionale con ricavi o compensi non superiori  non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di novembre dell'anno 2020 rispetto allo stesso mese dell'anno precedente”

Si ricorda che la norma disciplina la sospensione dei versamenti anche per coloro che hanno intrapreso l’attività di impresa, di arte o professione in data successiva al 30 novembre 2019. In questo caso la sospensione dei versamenti non richiede la verifica del requisito della diminuzione del fatturato.

Sospensione dei versamenti contributivi ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 157/2020: la norma contenuta nella disposizione estende l’applicazione della sospensione relativa a dei termini che scadono nel mese di dicembre 2020, relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali anche:

1.       soggetti aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale, che esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell’articolo 1 del D.P.C.M. del 3 novembre 2020.

2.       soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione con  domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto così come indicato agli art. 2 e 3 del DPCM  3 novembre 2020;

3.       soggetti che operano nei settori economici individuati nell'allegato 2 al decreto-legge n. 149/2020 elencate nell’allegato 3 della presente circolare con  domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto

4.       soggetti che esercitano l'attività alberghiera, l'attività di agenzia di viaggio o di tour operator (cfr. l’Allegato n. 4 alla presente circolare)

Nota bene! Le variazioni intervenute successivamente alla data del 26 novembre 2020, in merito alla collocazione delle Regioni e delle Province autonome, rispetto alle c.d. zone gialle, arancioni e rosse, non hanno effetti per l’applicazione della sospensione contributiva in argomento.

Recupero dei versamenti

I versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021, senza applicazione di sanzioni e interessi.

La ripresa dei versamenti potrà avvenire anche mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.