Superbonus: Ok agli interventi per immobili di categoria C/2
E’ possibile Fruire del “Superbonus” anche nel caso in cui l'intervento sia realizzato su un immobile accatastato in categoria C/2 che solo al termine dei lavori diverrà abitativo (e, nel caso oggetto di interpello, accorpato ad una unità immobiliare di categoria A/3).
Lo ribadisce l’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 562 del 27 novembre 2020, richiamando al riguardo una FAQ già pubblicata sul sito dell’Agenzia nell’area tematica dedicata al superbonus.
E dunque, in linea con la prassi in materia di detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio, compresi quelli antisismici:
- sono ammessi al Superbonus (che non costituisce una "nuova" agevolazione) anche le spese sostenute per interventi realizzati su immobili che solo al termine degli stessi saranno destinati ad abitazione;
- tale possibilità, tuttavia, è subordinata alla condizione che nel provvedimento amministrativo che autorizza i lavori risulti chiaramente il cambio di destinazione d'uso del fabbricato in origine non abitativo e che sussistano tutte le altre condizioni e siano effettuati tutti gli adempimenti previsti dalla norma agevolativa.
Nel caso oggetto di interpello, l’intervento viene eseguito sull’immobile costituente pertinenza censita nella categoria C/2, con successivo cambio di destinazione d'uso e accorpamento all’adiacente immobile di categoria A/3. Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il miglioramento di due classi energetiche oppure, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, richiesto dalla norma ai fini dell'applicazione del Superbonus, deve essere attestato per l'intero edificio risultante, al termine dei lavori, dall'accorpamento dell'immobile in categoria C/2 all'immobile abitativo in categoria A/3.
Qualora ciò non si verifichi, sarà possibile fruire delle detrazioni ordinariamente previste per gli interventi di riqualificazione energetica o di recupero del patrimonio edilizio, per i quali spettano le detrazioni attualmente disciplinate dagli articoli 14 e 16 del DL 63/2013, in presenza dei requisiti necessari ai fini dell'applicazione delle predette detrazioni e fermo restando l'effettuazione di tutti gli adempimenti richiesti.
Il Superbonus, poi, si applica anche alle spese sostenute per la sostituzione degli infissi, e per l'installazione di un impianto fotovoltaico se realizzati congiuntamente all'intervento trainante, nel rispetto dei relativi requisiti.
Con riguardo agli adempimenti, possono essere utilizzati i bonifici predisposti dagli istituti di pagamento ai fini dell'ecobonus ovvero della detrazione prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio: entrambi consentono infatti di indicare il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA, ovvero, il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato l'applicazione, nonché di effettuare, all'atto dell'accredito dei relativi pagamenti, la ritenuta d'acconto (attualmente nella misura dell'8 per cento) di cui all'articolo 25 del decreto-legge n. 78 del 2010.
E’ infine possibile fruire della detrazione attualmente pari al 50 per cento (di cui all’articolo 16-bis del TUIR) sulle spese sostenute per la sostituzione degli infissi nella seconda pertinenza in categoria C/6, qualora l'intervento – precisa l’Agenzia delle Entrate – si configuri almeno come manutenzione straordinaria.