Doppia aliquota IVA - servizio sostitutivo di mensa aziendale
Il servizio sostitutivo di mensa aziendale dà luogo all’instaurazione di un duplice rapporto contrattuali tra i soggetti coinvolti, di cui il primo, tra la società emittente i buoni pasto e il datore di lavoro, è soggetto a IVA con aliquota del 4%, mentre il secondo, tra la società emittente e la mensa aziendale ed interaziendale che accetta i buoni pasto, è soggetta a IVA con l’aliquota del 10%.
È quanto chiarito dalla risoluzione n. 75 del 1° dicembre 2020, con la quale l’Agenzia delle Entrate è intervenuta in merito al trattamento, ai fini IVA, dei servizi sostitutivi di mensa aziendale resi a mezzo di buoni pasto.
I predetti servizi sono forniti ai datori di lavoro previa stipula di una convenzione con alcuni soggetti commerciali, tra cui le mense aziendali ed interaziendali, autorizzati all’accettazione dei buoni, che somministreranno alimenti e/o bevande a favore dei dipendenti legittimati.
Una volta che i buoni pasto sono accettati ed onorati, le mense aziendali ed interaziendali presenteranno gli stessi a rimborso alla società che li ha emessi, previa emissione di fattura.
Nel caso rappresentato, il servizio sostitutivo di mensa aziendale dà luogo all’instaurazione di un duplice rapporto contrattuali tra i soggetti coinvolti:
- il primo rapporto, tra la società emittente i buoni pasto e il datore di lavoro;
- il secondo rapporto, tra la società emittente e la mensa aziendale ed interaziendale che accetta i buoni pasto.
Riguardo al rapporto tra la società emittente i buoni pasto e il datore di lavoro, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che alla somministrazione di alimenti e bevande presso la mensa aziendale si applica l’aliquota IVA agevolata del 4%, di cui al n. 37) della Tabella A, Parte II, allegata al D.P.R. n. 633/1972. Come, infatti, stabilito dall’art. 75, comma 3, della L. n. 413/1991, l’aliquota ridotta è applicabile anche quando le somministrazioni sono rese in dipendenza di contratti, anche d’appalto, aventi ad oggetto servizi sostitutivi di mensa aziendale, sempreché commesse da datori di lavoro.
La base imponibile da assoggettare ad IVA con l’aliquota del 4% è costituita dal prezzo convenuto tra le parti, non rilevando la circostanza che tale prezzo sia pari, inferiore o superiore al valore facciale indicato nel buono pasto.
Riguardo, invece, al rapporto tra la società emittente e la mensa aziendale ed interaziendale, l’Agenzia ha chiarito che si applica l’aliquota ridotta del 10%, di cui al n. 121) della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. n. 633/1972.
Tenuto conto che, in linea generale, a titolo di corrispettivo, le società che emettono i buoni pasto applicano uno “sconto incondizionato” (sconto/convenzione tra società di somministrazione pasti e società di gestione dei ticket) sul valore nominale dei buoni, la base imponibile deve essere determinata applicando la percentuale di sconto convenuta al valore facciale del buono pasto, scorporando, quindi, dall’importo così ottenuto l’imposta in esso compresa, mediante l’applicazione delle percentuali di scorporo previste dall’art. 27, comma 4, del D.P.R. n. 633/1972.