Lavoro

Datori di lavoro, nuove assunzioni e non: al via lo sgravio contributivo!


L’INPS, con circolare n.133 del 24 novembre 2020, ha reso operativa la disciplina giuridica prevista agli art. 6 e 7 del D.L. Agosto, fornendo le istruzioni operative.

L’articolo 6 del D.L. 104/2020 disciplina, al comma 1, l’esonero totale del versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro nel momento in cui procede con l’assunzione del lavoratore con contratto di lavoro a tempo indeterminato, effettuata nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del decreto (15 agosto 2020) e sino al 31 dicembre 2020.

Lo sgravio contributivo opera nel caso in cui il lavoratore non abbia avuto un contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti all'assunzione presso il medesimo datore di lavoro. L’esonero trova applicazione anche in caso di trasformazione del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato effettuata sempre nell’arco temporale che va dal 15 agosto al 31 dicembre 2020.

Sono esclusi dal beneficio i datori di lavoro del settore agricolo. Lo sgravio contributivo, inoltre, non opera nel caso di:

·  contratti di apprendistato;

·  contratti di lavoro domestico.

L’esonero in questione si configura come un incentivo all’occupazione, ha una durata massima di 6 mesi decorrenti  dal momento dell’assunzione o della trasformazione a tempo indeterminato ed e’ cumulabile con altri a tempo indeterminato esoneri.

Quali sono i datori di lavoro che possono accedere al beneficio?

La presente circolare fa un elencazione completa e sistematica di chi puo’ accedere al beneficio:

·  i datori di lavoro privati, anche non imprenditori;

·  gli Istituti autonomi case popolari trasformati in base alle diverse leggi regionali in enti pubblici economici;

·  gli enti che per effetto dei processi di privatizzazione si sono trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico;

·  le ex IPAB trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per trasformarsi in ASP, ed iscritte nel registro delle persone giuridiche;

·   le aziende speciali costituite anche in consorzio, ai sensi degli articoli 31 e 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

·   i consorzi di bonifica;

·   i consorzi industriali;

·   gli enti morali;

·   gli enti ecclesiastici.

Chi e’ escluso dalla fruizione del beneficio?

·  le Amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado, le Accademie e i Conservatori statali, nonché le istituzioni educative;

·  le Aziende ed Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo;

· le Regioni, le Province, i Comuni, le Città metropolitane, gli Enti di area vasta, le Unioni dei comuni, le Comunità montane, le Comunità isolane o di arcipelago e loro consorzi e associazioni;

· le Università;

·  gli Istituti autonomi per case popolari e gli ATER comunque denominati che non siano qualificati dalla legge istitutiva quali enti pubblici non economici;

· le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni;

· gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali;

·  le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale;

·  l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche Amministrazioni (ARAN);

·  le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

·   la Banca d’Italia;

·   la Consob;

·  le Aziende sanitarie locali, le Aziende sanitarie ospedaliere e le diverse strutture sanitarie istituite dalle Regioni con legge regionale.

 L’agevolazione e’ riconosciuta nei casi di:

·  rapporti di lavoro a tempo indeterminato (sia nuove assunzioni che trasformazioni di precedenti rapporti a termine) instaurati a decorrere dal 15 agosto 2020 e sino al 31 dicembre 2020;

· assunzione a scopo di somministrazione;

L’agevolazione non e’ riconosciuta nei casi di assunzione con contratto di lavoro intermittente o a chiamata.

Qual e’ la misura dell’esonero?

Secondo quanto disciplinato all’art.6 del D.L. Agosto l’esonero è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per un importo massimo di 8.060,00 euro su base annua ovviamente riparametrato e applicato su base mensile per un massimo di sei mensilita’ a partire dalla data di nuova assunzione o trasformazione a tempo indeterminato.

Facendo riferimento al periodo di paga mensile, l’importo dell’esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile e’ pari a  671,66 euro.

Qualora il rapporto di lavoro sia instaurato in regime di part time al 50%, l’ammontare massimo dell’esonero fruibile per ogni singola mensilità sarà pari a 335,83 euro (€ 671,66/2).

Requisiti per accedere all’esonero

·  essere in possesso del documento unico di regolarità contributiva;

·  assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;

·  rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

·  l’assunzione non deve violare il diritto di precedenza stabilito dalla legge o dal contratto collettivo;

Si ricorda che l’inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti all’instaurazione del rapporto di lavoro o di somministrazione incentivato produce la perdita di quella parte dell’incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione ai sensi dell’art. 31, comma 3, del D.lgs n. 150/2015.

Modalita’ di fruizione: adempimenti del datore di lavoro

Per poter beneficiare dell’agevolazione il datore di lavoro deve inoltrare telematicamente all’INPS, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line “DL104-ES” appositamente predisposto dall’Istituto sul sito internet www.inps.it, nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”, una domanda di ammissione all’agevolazione, fornendo le seguenti informazioni:

il lavoratore nei cui confronti è già intervenuta l’assunzione ovvero la trasformazione a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine;

  1. il codice della comunicazione obbligatoria relativa al rapporto instaurato;
  2. l’importo della retribuzione mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità;
  3. la misura dell’aliquota contributiva datoriale che può essere oggetto dello sgravio.

L’INPS, una volta ricevuta la domanda telematica, effettuati i dovuti controlli sull’esistenza del rapporto di lavoro nonché sulla disponibilità delle risorse, calcola l’importo dell’incentivo spettante in base all’aliquota contributiva datoriale indicata e autorizza la fruizione dell’esonero per il periodo spettante.