IMU e deducibilità dei contributi ai consorzi obbligatori: chiarimenti dell'Agenzia
La Risoluzione n. 44/E del 4 luglio 2013 dell'Agenzia delle Entrate precisa precisa che sono deducibili i contributi ai consorzi obbligatori - ex articolo 10, comma 1, lett. a), TUIR - versati in relazione ad un immobile soggetto a IMU, a condizione che il contributo obbligatorio non sia stato già considerato nella determinazione della rendita catastale.
La modifica introdotta con la Circolare n. 5/E/2013
L'introduzione, a partire dall’1° gennaio 2012, dell’IMU per gli immobili non locati sostituisce l'applicazione dell'IRPEF. La Circolare n. 5/E ha precisato nei dettagli l’effetto della nuova imposta municipale sull’IRPEF, ribadendo che l’Imu, per quanto non abbia natura di imposta sul reddito, sostituisce, per la componente immobiliare, l’imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati.
La non concorrenza al reddito complessivo IRPEF deriva dall’assoggettamento obbligatorio all’IMU, la cui base imponibile deriva dalla rendita catastale (così come il reddito fondiario) e non dà rilevanza al contributo obbligatorio.
Le novità della Risoluzione n. 44/E
Deducibilità - Poggiando su questa tesi il documento di prass sancisce la deducibilità dei contributi obbligatori dal reddito complessivo nei casi in cui, in assenza dell’IMU, i redditi degli immobili su cui gravano i contributi concorrano al reddito complessivo e sempre che il contributo obbligatorio non sia stato già considerato nella determinazione della rendita catastale. L’indeducibilità dell’IMU ai fini IRPEF, infatti, non concede una deduzione indiretta del contributo al consorzio obbligatorio.
Indeducibilità - Qualora il contribuente decida di avvalersi del regime della cedolare secca (articolo 3 del Dlgs n. 23/2011) che, pur essendo sostitutivo dell’IRPEF, è comunque un regime di tassazione non obbligatorio (ma meramente opzionale) non potrà beneficiare della deduzione in oggetto in quanto consente al contribuente di comparare la convenienza rispetto al regime ordinario.