Bonus Facciate e nuove risposte: immobili “patrimonio”, lavori collegati e visibilità dalla strada
L’Agenzia delle Entrate ha fornito nuove indicazioni a proposito del “bonus facciate”, introdotto e disciplinato dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160, articolo 1, commi da 219 a 223.
Risposta n. 517 del 2 novembre 2020: bonus facciate anche per gli “immobili patrimonio” appartenenti a soggetti che conseguono redditi di impresa
L’Agenzia delle Entrate ha confermato che, sotto il profilo soggettivo, sono ammessi a fruire della detrazione in commento anche i soggetti che conseguono reddito d'impresa. Al riguardo, rinvia ai chiarimenti forniti con la circolare n. 2/E del 14 febbraio 2020.
Quanto al profilo oggettivo e quindi alla tipologia di immobili che possono essere oggetto di lavori agevolabili con il bonus facciate, la norma agevolativa è volta ad incentivare gli interventi edilizi finalizzati genericamente a migliorare il decoro urbano e, nell'indicare i beni oggetto dei lavori, prescinde dalla loro classificazione. Pertanto, il bonus facciate deve ritenersi applicabile non solo agli immobili strumentali ma anche gli immobili patrimonio, di cui all'articolo 90 del Tuir («ossia quei beni che non sono né beni strumentali né beni merce, ma costituiscono un investimento per l'impresa»).
Risposta n. 520 del 3 novembre 2020: bonus facciate, sporto di gronda e lavori aggiuntivi
L’istante, che intende effettuare un intervento di isolamento "a cappotto" su tutti i prospetti dell'edificio nonché, al fine di evitare il ponte termico tra parete e copertura, dello sporto di gronda, chiede conferma circa la spettanza del bonus facciate anche in relazione ad alcuni lavori aggiuntivi quali: lo spostamento dei pluviali, la sostituzione dei davanzali e la sistemazione di alcune prese e punti luce esterni nonché lo spostamento delle tende da sole avvolgibili che ostacolano la posa del cappotto e dell'isolamento dello sporto di gronda e la sostituzione di quelle per le quali non è possibile sostituire gli agganci in origine presenti.
L’Agenzia delle Entrate ha confermato che, nel rispetto di tutte le condizioni e adempimenti richiesti dalla normativa in esame, il bonus facciate spetta anche:
- per le spese sostenute per l'isolamento dello "sporto di gronda", trattandosi di un elemento che insiste sulla parte opaca della facciata,
- per i lavori aggiuntivi indicati dall'istante, nel caso in cui ciò si rendesse necessario per motivi tecnici, trattandosi di opere accessorie e di completamento dell'intervento di isolamento delle facciate esterne nel suo insieme, i cui costi sono strettamente collegati alla realizzazione dell'intervento stesso.
Risposta n. 522 del 4 novembre 2020: no al bonus facciate per le pareti esterne non visibili – neanche parzialmente - dalla strada pubblica
Il caso sottoposto ad interpello riguarda una palazzina residenziale multipiano “a blocco”, priva cioè di chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni, appartenente ad un complesso residenziale composto da più palazzine che si affacciano su strade private interne, visibile solo parzialmente dalla strada pubblica, poiché nascosta dagli altri edifici e dalle murature di recinzione.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, nel caso in esame il bonus facciate:
- spetta in relazione alle spese sostenute per gli interventi realizzati sulle facciate dell'edificio costituenti il suo perimetro esterno, sebbene solo parzialmente visibili dalla strada,
- non spetta sulle pareti esterne opposte al punto di vista dalla strada pubblica non visibili (neanche parzialmente) da quest'ultima.
Ancora una volta si rimanda alla non facile valutazione in concreto, da fare caso per caso, di quali facciate siano visibili o in parte visibili dalla strada.