Patent box. Come recuperare l’eccedenza in caso di interruzione del consolidato fiscale
Con la risposta ad interpello n. 498 dello scorso 20 ottobre 2020, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito quali adempimenti dichiarativi la ex controllante, che abbia interrotto il consolidato fiscale cui aveva preso parte, deve porre in essere perché possa vedersi riconosciuta l'eccedenza di credito dovuta in relazione al minor reddito imponibile realizzato dalla stessa dopo la stipula dell'accordo "Patent box".
Nella domanda di interpello, la società istante precisa che l’adesione al consolidato fiscale nazionale era stata posta in essere assieme ad altre società partecipate dalla stessa, nei periodi d'imposta 2015, 2016 e 2017; il regime del consolidato fiscale si era poi interrotto nel 2018 a seguito di una riorganizzazione aziendale, con uscita della società dal gruppo.
Nel 2018, la medesima società istante partecipava, quale capogruppo, ad un nuovo consolidato fiscale, con le stesse società che avevano già preso parte al precedente consolidato e nello stesso anno, stipulava con l'Agenzia delle un accordo di ruling ai sensi dell'articolo 1, commi da 37 a 45, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (cd. accordo "Patent Box"), relativamente ai periodi d'imposta dal 2015 al 2019.
La società, dunque, ha chiesto all’amministrazione finanziaria in che modo dare evidenza dei minori imponibili fiscali trasferiti al gruppo per effetto della sottoscrizione dell'accordo di ruling "Patent Box" e come recuperare l’eccedenza di credito ad essa spettante per i periodi d'imposta 2015, 2016 e 2017.
Secondo quanto chiarito dalla risposta fornita dall’Amministrazione finanziaria, l'istante, per dare evidenza delle variazioni in diminuzione conseguenti alla stipula dell'accordo per il Patent Box, può integrare le proprie dichiarazioni e, a sua volta, la ex consolidante può presentare le dichiarazioni integrative del modello di consolidato nazionale (CNM) relative agli anni d'imposta 2015, 2016 e 2017; in questo modo, è possibile segnalare la maggior eccedenza a credito/eccedenza di versamento in capo all'ex consolidato.
Il suddetto credito, comunque, precisano le Entrate, in base a quanto stabilito dall’articolo 43-ter del D.P. R. n. 602 del 1973, non può essere ceduto, a causa dell’interruzione del consolidato e dall’uscita della ex consolidante dal gruppo; per siffatti motivi infatti vengono meno le condizioni richieste dal summenzionato articolo per effettuare la cessione.
Inoltre, ai sensi del comma 4 dell'articolo 124 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, "le perdite fiscali risultanti dalla dichiarazione di cui all'articolo 122, i crediti chiesti a rimborso e, salvo quanto previsto dal comma 3, le eccedenze riportate a nuovo permangono nell'esclusiva disponibilità della società o ente controllante".
Il maggior credito risultante dalle dichiarazioni integrative spetta dunque alla ex controllante che può chiederne il rimborso o utilizzarlo in compensazione, tenendo conto del momento in cui la dichiarazione integrativa viene presentata, secondo quanto disposto dall’articolo 2, comma 8-bis, del D.P.R. n. 322 del 1998.
Qualora la ex consolidante decida di chiedere la restituzione del credito, lo stesso può essere ceduto alla società interpellante, ai sensi dell'articolo 43-bis del D.P.R. n. 602 del1973.
Nel diverso caso in cui intenda invece utilizzarlo in compensazione, sulla base dei pregressi accordi di consolidamento, l'ex consolidante può versare all'istante una somma compensativa di importo pari all'eccedenza trattenuta; ciò anche, suggeriscono le Entrate, al fine di evitare che si producano delle plusvalenze tassabili in capo alla ex consolidante qualora l'istante abbia, a suo tempo, somministrato risorse finanziarie per assolvere i debiti dalla medesima prodotti in misura superiore a quanto effettivamente dovuto.
In relazione agli ulteriori periodi d'imposta oggetto di accordo "Patent box", le Entrate ritengono valida la soluzione proposta dall'istante nella domanda di interpello, secondo cui:
- per il periodo d'imposta 2019, l'agevolazione può essere fruita direttamente in sede di dichiarazione nel modello "Redditi Sc 2020" (da presentare entro il 30 novembre 2020);
- per il periodo d'imposta 2018, è possibile presentare una dichiarazione integrativa a favore (dell'istante e del consolidato) sempre entro il 30 novembre 2020 e l'eventuale credito emergente può essere utilizzato immediatamente in compensazione.