Enti del Terzo Settore

Enti del Terzo Settore: è possibile avere un amministratore unico?


Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la nota n. 9313 pubblicata il 16 settembre 2020 risponde ad un quesito specifico: un ente del Terzo Settore può essere governato da un organo di tipo monocratico oppure tale organo può essere soltanto di natura collegiale?

In via preliminare il Ministero ricorda che in dottrina esistono due differenti scuole di pensiero:

- la prima, si basa sul fatto che per quanto non previsto dal Codice del Terzo Settore vengono richiamate le norme delle disposizioni societarie contenute nel Codice Civile ove compatibili: questo consentirebbe agli Ets di avere un organo di amministrazione monocratico;

- la seconda, che si basa sulle intenzioni del legislatore estensore della norma e su come essa è scritta, consentirebbe agli Ets di avere un organo di amministrazione di composizione solo collegiale.

Il Ministero rileva anche che la struttura del Codice del Terzo Settore ha una natura "flessibile", ossia che non pone limiti alla futura emersione di soggetti con strutture al momento sconosciute, in linea cioè con la vitalità che contraddistingue il Terzo settore e l'emergere di nuovi bisogni sociali.

Per questo motivo tenendo conto della molteplicità delle tipologie e delle caratteristiche dei soggetti collocati all’interno del Terzo settore, il Ministero evidenzia che non esiste una risposta unica sulla struttura dell'organo di amministrazione da adottare degli enti ma, fermo restando l'autonomia degli enti del Terzo settore, partendo dalla lettura del Codice del terzo settore il Ministero sceglie di fornisce delle linee di indirizzo generali.

Ad esempio, per le fondazioni e le associazioni gli approcci sono differenti.

Per le fondazioni, oltre che ad un organismo collegiale vi è la possibilità che a governare l’ente possa essere un organismo monocratico in quanto nelle fondazioni l'elemento caratterizzante è l'esistenza di un patrimonio costituito per il raggiungimento di un determinato scopo. In questo caso, quindi, l'organo di amministrazione lavora per gestire questo patrimonio in linea con la volontà espressa dei fondatori. Ovviamente, rimane fermo l’obbligo di individuarne le caratteristiche all’interno dello statuto.

Per le associazioni invece, l’organo amministrativo deve avere obbligatoriamente natura collegiale in quanto si tratta di enti che hanno la caratteristica di avere

- pluralità di associati dove vige il principio del carattere aperto, ossia la possibilità di ingressi e uscite dalla compagine associativa, 

- democraticità interna, ossia l’uguaglianza fra gli associati in modo tale che abbiano pari diritti e pari doveri quali ad esempio l’elettività delle cariche sociali. 

Stante queste caratteristiche anche l'organo di amministrazione deve rispecchiare questa natura perché è responsabile non sono della gestione delle risorse dell'ente, ma anche dell'applicazione dei principi a cui l’ente si ispira: democrazia e uguaglianza. 

Unica eccezione può essere prevista in fase di costituzione qualora l’ente non riuscisse a dotarsi fin dalla nascita di un organo collegiale: in quel caso l’organo potrebbe essere monocratico alla condizione che in atto costitutivo sia espressamente indicato che entro un determinato arco di tempo (ragionevolmente breve) l’ente provveda a sostituire l’organo amministrativo monocratico con un organo collegiale. 

Per gli enti religiosi civilmente riconosciuti vi è la possibilità di avere un organo monocratico in quanto per essi l’applicazione delle norme contenute nel Codice del Terzo Settore è circoscritta allo svolgimento delle attività di interesse generale ed il regolamento stesso che disciplina lo svolgimento delle attività ai fini dell’iscrizione nel Registro unico del Terzo settore lo prevede.

Per gli enti non commerciali in genere, compresi quelli non iscritti al Registro unico del Terzo settore, il principio dell’organo amministrativo collegiale è comunque il principio che deve essere seguito.

 

Riferimenti normativi e di prassi

- Nota Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 16 settembre 2020 n. 9313 “Ammissibilità di un organo di amministrazione monocratico all’interno degli enti del Terzo settore ex art. 26, Codice del Terzo settore. Richiesta parere”;

- Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 “Codice del Terzo Settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b) della legge 6 giugno 2016, n. 106.”;