Società tra Professionisti: i chiarimenti del CNDCEC
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha pubblicato tre Pronto Ordini del 22 luglio 2013 recanti chiarimenti in materia di società tra professionisti.
Le società tra professionisti sono state introdotte nel nostro ordinamento dalla Legge 12 novembre 2011, n. 183, la quale, al comma 3 dell’art. 10, derubricato “Riforma degli ordini professionali e società tra professionisti”, ha previsto la possibilità di costituire società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del Codice Civile.
Iscrizione, diversa attività e cancellazione - PO n. 154/2013 - Secondo il DM n. 34/2013 la STP deve essere iscritta nella sezione speciale dell'Albo tenuto dall'Ordine nella circoscrizione in cui ha sede legale la società. In caso di STP multidisciplinare priva di attività prevalente, l'iscrizione deve avvenire in tutti gli albi professionali apparenenti ai soci professionali. Inoltre, il socio professionista può esercitare attività professionale anche in forma individuale mantenendo una propria posizione IVA distinta da quella della STP. Infine, la sospensione del socio professionista dall'Albo sospende pro tempore l'esercizio dell'attività nella STP. Esclusivamente la cancellazione del socio dall'Albo e la mancata prevalenza della percentuale minima dei soci professionisti porta alla cancellazione della STP dall'Albo.
No STP a socio unico - PO n. 158/2013 - Il singolo professionista, infatti, non può esercitare la professione contemporaneamente come "individuo" e come società professionale unipersonale. La ratio poggia sull'articolo 10 della Legge n. 183/2011, dalle quali si evince che il riferimento è all'esercizio delle professione in forma collettiva e, quindi, all'aggregazione di più professionisti.
Obbligo assicurativo - PO n. 182/2013 - L'obbligo assicurativo posto in capo alla STP si configura come obbligo autonomo rispetto a quello posto in capo ai singoli professionisti ai sensi dell'articolo 5 del DPR 137/2012. L'esistenza di polizze individuali sottoscritte dai singoli soci professionisti non fa venir meno l'obbligo per le STP di stipulare un'idonea polizza assicurativa.