Le modifiche al disegno di legge di stabilità introdotte al Senato
Dopo l'approvazione da parte del Senato, che ha introdotto numerose modificazioni, ulteriori rispetto a quelle già apportate dalla Camera, al disegno di legge di stabilità per il 2013, nella seduta del 21 dicembre 2012 la Camera dei deputati ha approvato definitivamente il provvedimento.
Il complesso delle modifiche operate durante l'esame parlamentare ha sensibilmente mutato l'impianto originario della manovra, mantenendone tuttavia sostanzialmente invariati gli effetti finanziari sui i saldi di finanza pubblica .
Le modifiche apportate dal Senato
A seguito delle modifiche apportate dal Senato, che a conclusione dell'esame ha trasmesso alla Camera un testo composto di un unico articolo, strutturato in 560 commi, contenuto ed oggetti del provvedimento risultano molto ampliati, pur confermandosi per i profili finanziari gli effetti del testo Camera, con un lieve miglioramento (circa 155 milioni annui per il triennio) sul saldo di indebitamento. L'aumento dei contenuti deriva anche dalla confluenza nel disegno di legge dei contenuti di due decreti-legge (i relativi disegni di legge di conversione erano all’esame del Senato):
- Disposizioni urgenti in materia di trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici (Decreto Legge 29 ottobre 2012, n. 185);
- Disposizioni urgenti volte a evitare l'applicazione di sanzioni dell'Unione europea (Decreto Legge 11 dicembre 2012, n. 216).
Inoltre:
- il disegno di legge sospende per un anno gli effetti del riordino delle province disposto dal Decreto Legge 5 novembre 2012, n. 188;
- reca alcune novelle al recentissimo Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 (ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, tra le quali, in particolare, una serie di articoli aggiuntivi all’articolo 16, in materia di giustizia, volti a disciplinare diversi profili attinenti al deposito telematico degli atti processuali, ai contributi nei processi amministrativo e tributario ed alla liquidazione delle spese processuali;
- incide sul recente Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174 (disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;
- assorbe i contenuti presenti in altri progetti di legge. Per esempio, in materia di istituzione dello sportello telematico del diportista già approvata dalla in prima lettura dalla Camera (si tratta del testo unificato delle tre proposte di legge nn. 841, 3644 e 4153);
- comprende numerose disposizioni di proroga termini, che costituiscono in genere oggetto di apposito decreto-legge emanato sul finire dell’anno.
Dal punto di vista dell’efficacia temporale, la maggior parte delle disposizioni acquista efficacia dal 1° gennaio 2013, ma non mancano misure destinate ad avere effetto negli anni successivi (a titolo esemplificativo, le misure in materia di patronati si applicano a decorrere dal 2015; quelle in materia di notificazioni a persona diversa dall’imputato dal 15 dicembre 2014).
Il disegno di legge prevede l’istituzione di 11 nuovi fondi nell’ambito degli stati di previsione dei Ministeri. tra i quali, ad esempio, il fondo per la concessione di un credito di imposta per la ricerca e lo sviluppo, che verrà finanziato mediante le risorse derivanti dalla progressiva riduzione degli stanziamenti di parte corrente e di conto capitale iscritti in bilancio destinati ai trasferimenti e ai contributi alle imprese, il fondo di solidarietà comunale (con contestuale soppressione del Fondo sperimentale di riequilibrio per i comuni), il fondo nazionale integrativo per i comuni montani ed il fondo per l'esenzione Irap per le persone fisiche.
Le finalità del provvedimento, in sintesi:
- assicurare maggiori entrate e minori spese delle amministrazioni centrali e degli enti territoriali, definendo il concorso alle minori spese di ciascuna amministrazione ed incidendo, tra l’altro, sul patto di stabilità interno;
- ridefinire alcuni aspetti di rilievo nell’ambito dei rapporti finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali, quali ad esempio in materia di IMU e di modifiche alla fiscalità comunale;
- compensare il mancato incremento delle aliquote IVA a decorrere dal 1° luglio 2013;
- recepire talune direttive europee in diversi settori;
- prorogare una serie di termini in scadenza o scaduti;
- intervenire con discipline di carattere ordinamentale (per esempio in materia di province, di istituzione di nuovi organismi, di misure patrimoniali preventive antimafia e di ricorribilità avverso gli atti di ricognizione delle amministrazioni pubbliche operata annualmente dall'ISTAT);
- intervenire con misure di carattere sociale (per esempio in materia previdenziale e di non autosufficienza);
- regolare il settore del trasporto pubblico locale;
- istituire nuovi fondi nell’ambito degli stati di previsione dei Ministeri;
- assumere personale;
- finanziare enti, manifestazioni, opere pubbliche, beni ed attività culturali, anche di valenza locale;
- realizzare interventi in vari territori colpiti da calamità naturali;
- contribuire alla Banca europea degli investimenti, a Fondi multilaterali di sviluppo, al Fondo globale per l'ambiente e ad altri organismi internazionali.
Promulgazione Disegno di Legge
Il Presidente della Repubblica, nel rispetto del dettato dell’art.73 della Costituzione, promulga le leggi definitivamente approvate dal Parlamento entro un mese dall’approvazione stessa.
Tale termine può essere modificato qualora entrambi i rami del Parlamento, ciascuno con deliberazione della maggioranza assoluta dei propri membri, dichiari l’urgenza della legge in discussione, in tal caso la promulgazione avviene nei termini stabiliti dalla stessa legge.
L’art.74 della Costituzione italiana attribuisce al Presidente della Repubblica una sorta di diritto di veto stabilendo che il Capo dello Stato, prima della promulgazione, può: «...con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione». In tal caso, però, se la stessa legge viene nuovamente approvata dal Parlamento il Presidente della Repubblica non può più opporsi alla sua promulgazione.
Una volta promulgate le leggi vengono pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale.