Agevolazioni fiscali per il risparmio energetico: l'Agenzia aggiorna la Guida
L' Agenzia delle Entrate ha aggiornato, sul proprio sito, la Guida alle agevolazioni fiscali per il risparmio energetico, con la quale si specifica in cosa consiste l'agevolazione, chi può usufruirne, quali sono gli interventi interessati, le tipologie di spesa per cui è possibile fruire della detrazione, nonchè gli adempimenti necessari per ottenerla.
L'aggiornamento è avvenuto a seguito delle novità apportate dal Decreto Legge 4 giugno 2013, n.63 e nello specifico:
- proroga al 31 dicembre 2013 della detrazione fiscale per gli interventi di efficienza energetica
- innalzamento dal 55% al 65% della percentuale di detraibilità delle spese sostenute nel periodo che va dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2013.
Per gli interventi relativi alle parti comuni degli edifici condominiali, o per quelli che riguardano tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, la detrazione del 65% è invece prorogata al 30 giugno 2014.
Dal 1° gennaio 2014 l’agevolazione sarà invece sostituita con la detrazione fiscale del 36% prevista per le spese di ristrutturazioni edilizie.
In cosa consiste l'agevolazione?
L’agevolazione fiscale consiste in detrazioni dall’IRPEF o dall’IRES ed è concessa nel caso in cui si eseguano interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti. Le detrazioni sono riconosciute se le spese sono state sostenute per la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento, per il miglioramento termico dell’edificio (finestre, comprensive di infissi, coibentazioni, pavimenti), per l’installazione di pannelli solari e per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.
Gli interventi devono essere eseguiti su unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici) residenziali esistenti, di qualunque categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali (per l’attività d’impresa o professionale)
Chi può usufruire della detrazione?
Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che possiedono, a qualsiasi titolo, l’immobile oggetto di intervento; i benefici per la riqualificazione energetica degli immobili spettano solo a chi li utilizza. In particolare, sono ammessi all’agevolazione:
- le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;
- i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone,società di capitali);
- le associazioni tra professionisti;
- gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.
- i titolari di un diritto reale sull’immobile;
- i condomini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali;
- gli inquilini;
- chi detiene l’immobile in comodato.
Quali sono i casi di esclusione?
Non possono usufruire dell’agevolazione le imprese di costruzione, ristrutturazione edilizia e vendita, in caso di spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica su immobili merce.
Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi poste in essere per la realizzazione degli interventi di riqualificazione energetica degli edifici sono assoggettate all’imposta sul valore aggiunto in base alle aliquote previste per gli interventi di recupero del patrimonio immobiliare.
Quali sono gli interventi interessati e le rispettive detrazioni massime?
Sono riportati in tabella gli interventi per i quali trova applicazione l’agevolazione fiscale e i valori massimi di detrazione corrispondenti:

Si ricorda che per le spese effettuate dal 1° gennaio 2008 per l'installazione di pannelli solari, non occorre più presentare l'attestato di certificazione energetica (o qualificazione energetica).
Tipologie di spesa per cui è possibile fruire della detrazione
Le spese per le quali è possibile fruire della detrazione comprendono sia i costi per i lavori edili connessi con l’intervento di risparmio energetico, sia quelli per le prestazioni professionali necessarie per realizzare gli interventi e acquisire la certificazione energetica richiesta.
Per quanto riguarda gli interventi di riqualificazione energetica dell’edificio sono spese detraibili, oltre alle spese professionali, quelle relative alle forniture e alla posa in opera di materiali di coibentazione e di impianti di climatizzazione, nonché la realizzazione delle opere murarie ad essi collegate. Riguardo alla ripartizione della detrazione, per gli interventi effettuati a partire dal 2011 è obbligatorio suddividere la somma spettante in dieci rate annuali di pari importo.
Adempimenti principali per ottenere le detrazioni
Per poter fruire dell’agevolazione fiscale sulle spese energetiche è necessario trasmettere e conservare la documentazione, riportata in tabella, all'Enea e all'Agenzia delle Entrate.

La trasmissione della documentazione all'Enea deve avvenire, in via telematica, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, attraverso il sito www.acs.enea.it. Per gli interventi i cui lavori proseguono oltre il periodo d’imposta, occorre inviare all’Agenzia delle Entrate una comunicazione entro 90 giorni dal termine del periodo d’imposta nel quale i lavori hanno avuto inizio.
Modalità di pagamento
Le modalità per effettuare i pagamenti variano a seconda che il soggetto sia titolare o meno di reddito d’impresa:

Dal 1° luglio 2010, al momento del pagamento del bonifico effettuato dal contribuente che intende avvalersi della detrazione del 55%, le banche e le Poste Italiane Spa devono operare una ritenuta a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dall’impresa che effettua i lavori.La ritenuta è pari al 4%. La base di calcolo su cui operare la ritenuta è l’importo del bonifico diminuito dell’Iva.
Da ricordare...
Il Decreto Legge 4 giugno 2013, n.63 ha escluso dal beneficio del 65% le spese per gli interventi di sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza e impianti geotermici a bassa entalpia e quelle per la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria. Inoltre, lo stesso decreto ha stabilito che per le spese sostenute per gli interventi su parti comuni di edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, la detrazione del 65% si applica dal 6 giugno 2013 fino al 30 giugno 2014.