Fotovoltaico e detrazione IVA
La Corte di Giustizia europea con la sentenza C-219/152 del 20 giugno 2013 ha chiarito che il diritto alla detrazione dell'IVA pagata a monte presuppone in particolare che l'impianto sia sfruttato al fine di ricavarne introiti aventi carattere di stabilità
Il caso di specie riguarda un privato che ha installato nel 2005 un impianto fotovoltaico sul tetto della propria casa in Austria; poiché tale impianto non ha capacità di immagazzinamento, il contribuente cede in rete la quantità complessiva di energia elettrica prodotta, inferiore al proprio fabbisogno, in base a un contratto con la società austriaca del settore, stipulato a tempo indeterminato. Tali cessioni sono remunerate al prezzo di mercato e assoggettate all'IVA.
Il contribuente riacquista dalla società austriaca l'energia elettrica necessaria per le proprie esigenze domestiche allo stesso prezzo al quale l'energia elettrica prodotta dal suo impianto fotovoltaico è stata ceduta in rete.
Pertanto il contribuente ha chiesto all'autorità tributaria competente austriaca il rimborso dell'IVA da lui assolta al momento dell'acquisto dell'impianto fotovoltaico. Ma l'autorità tributaria austriaca ha rifiutato il rimborso dell'imposta pagata a monte per il motivo che, nello sfruttare il suo impianto fotovoltaico, il contribuente non esercitava un'attività economica.
Il cittadino austriaco ha proposto ricorso e la Corte amministrativa dell'Austria ha chiesto se, in base al diritto dell'Unione, posssa rientrare nella nozione di "attività economica" lo sfruttamento di un impianto fotovoltaico installato sopra o accanto a un edificio privato ad uso abitativo e strutturato in modo tale che la quantità di energia elettrica prodotta, sia costantemente inferiore alla quantità complessiva di energia elettrica consumata per uso privato dal gestore dell'impianto e sia ceduta in rete verso un corrispettivo, con la realizzazione di introiti aventi carattere di stabilità.
La Corte di Giustizia Europea sancisce che lo sfruttamento di un impianto fotovoltaico costituisce un' "attività economica" se avviene al fine di ricavarne introiti, intesi nel senso di una remunerazione percepita come contropartita dell'attività esercitata, aventi carattere di stabilità. Ne risulta che, per considerare che lo sfruttamento di un bene avvenga al fine di ricavarne introiti, è irrilevante che tale sfruttamento sia o meno finalizzato a generare profitti. Poiché l'impianto installato sulla casa del contribuente austriaco produce energia elettrica che viene immessa nella rete a fronte di una remunerazione, quest'ultimo sfrutta l'impianto al fine di ricavarne introiti. Ciò vale anche se la quantità di energia elettrica prodotta è sempre inferiore alla quantità di energia elettrica consumata dal gestore per le proprie esigenze domestiche.
Inoltre, dato che le cessioni di energia elettrica in rete sono effettuate in base a un contratto a tempo indeterminato, tali introiti hanno carattere di stabilità. E' irrilevante per la "qualificazione come attività economica di tale attività di cessione" che la quantità di energia elettrica prodotta dall'impianto sia sempre inferiore alla quantità di energia elettrica consumata dal gestore per le proprie esigenze domestiche. La Corte ricorda, infine, che secondo la logica del sistema dell'IVA, il soggetto passivo può detrarre l'IVA cha ha gravato a monte sui beni o sui servizi da lui impiegati per le sue operazioni soggette ad imposta. La qualità di soggetto passivo presuppone in particolare che la persona interessata eserciti un' "attività economica".
In conclusione quindi il gestore dell'impianto esercita un'attività economica, è considerato soggetto passivo d'imposta e gi spetta il rimborso dell'Iva pagata per l'impianto.