Lavoro

L'alea imprenditoriale è presupposto essenziale per l'associazione in partecipazione


Con sentenza n. 16226 del 27 giugno 2013, la Corte di Cassazione ha ribadito – conformandosi ad altre precedenti pronunce -  i principali  criteri distintivi tra rapporto di associazione in partecipazione e rapporto di lavoro subordinato.  

Una lavoratrice conveniva in giudizio la  titolare di un panificio, con cui aveva stipulato un contratto di associazione in partecipazione che prevedeva il pagamento di un compenso commisurato al 3% dei ricavi, lamentando la dissimulazione di un rapporto di lavoro subordinato.

La Suprema Corte ha confermato l’esito dei primi due gradi di giudizio, che avevano dato ragione alla lavoratrice,  rilevando che, avendo la ricorrente svolto le proprie mansioni senza autonomia e poteri decisori, nel rispetto delle direttive della datrice di lavoro e con un orario di lavoro fisso, si configuravano elementi sufficienti per poter ritenere esistente un rapporto di lavoro subordinato.

Inoltre non era emersa, all’analisi dei fatti, una caratteristica essenziale del rapporto di associazione in partecipazione, ossia la ricaduta del rischio imprenditoriale in capo all’associato:  nel caso in esame la lavoratrice percepiva mensilmente una retribuzione fissa e  si limitava ad un apporto consistente nel mero espletamento di una prestazione lavorativa.