Lavoro

ASpI e mini-ASpI: possibilità di erogazione in unica soluzione


La Gazzetta Ufficiale n.133 dell’8 giugno 2013 pubblica il Decreto Interministeriale del 29 marzo 2013 che propone l’Erogazione in unica soluzione dell'indennità ASpI e mini-ASpI, di cui all'articolo 2, comma 19, della Legge 28 giugno 2012, n. 92”. 

A chi è rivolto?

Il Decreto riguarda i lavoratori che hanno perso involontariamente la propria occupazione e che attualmente sono beneficiari dell'indennità mensile ASpI o mini-ASpI. Per coloro che intendono intraprendere un'attività di lavoro autonomo, avviare un'attività di auto impresa o di  microimpresa o associarsi in cooperativa, è prevista la possibilità della liquidazione in unica soluzione dell'indennità mensile per un numero di mensilità pari a quelle spettanti e non ancora percepite.

Qual è l'importo massimo della prestazione?

Nel provvedimento viene quantificato il limite massimo della prestazione nel limite massimo complessivo di 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015. 

Modalità di presentazione della domanda

La domanda sarà da presentarsi in via telematica all’INPS allegando la documentazione attestante l’assunzione di progetti volti all’esecuzione della nuova attività. Il lavoratore che intenda intraprendere un’attività lavorativa che preveda un’autorizzazione o l’iscrizione ad un albo professionale, insieme alla domanda all’Inps dovrà presentare anche i documenti relativi a tale iscrizione o autorizzazione.

Termini di presentazione della domanda

I termini di scadenza per la presentazione delle richieste coincidono con quelli valevoli per la ricezione della prestazione di disoccupazione, ossia di Aspi e mini-Aspi, e in ogni caso non superano i 60 giorni dalla data di inizio dell’attività autonoma ovvero dell’associazione in cooperativaQualora il lavoratore, prima della scadenza del periodo in cui gli spetta l’indennità Aspi o mini Aspi, inizi un lavoro subordinato, dipendente, l’indennità anticipata dovrà essere restituita. Il lavoratore sarà tenuto a comunicare in forma scritta l’avvenuta assunzione alla sede INPS che ha provveduto alla liquidazione prestazionale anticipata entro il termine di 10 giorni dall’avvio della subentrata attività di lavoro dipendente. Sarà cura dell'INPS comunicare le indicazioni operative.