Economia aziendale

OIC 25 sul trattamento contabile delle imposte: la bozza in consultazione


L'Organismo Italiano di Contabilità comunica l’avvio della consultazione sulla bozza di Principio contabile OIC 25 Il trattamento contabile delle imposte sul reddito, rivisto nell’ambito del progetto di aggiornamento degli stessi avviato nel maggio 2010 con l’obiettivo di tener conto degli sviluppi verificatesi nella materia contabile nel periodo trascorso dalla loro ultima revisione. L’OIC intende migliorare la struttura dei principi contabili nazionali al fine di renderne più semplice la lettura e facilitare nel contempo gli aggiornamenti e le integrazioni che in futuro si renderanno necessari.

Nel dettaglio, le modifiche introdotte:

Fiscalità differita

E’ stata disciplinata in modo organico la rilevazione della fiscalità differita derivante da:

  • operazioni che hanno effetto sul conto economico;
  • operazioni che non hanno effetto sul conto economico (ad es., operazioni straordinarie, rivalutazione di attività, riserve in sospensione di imposta).

È stata inserita una parte dedicata alla fiscalità differita che emerge nei casi in cui il valore contabile di una partecipazione in società controllate, società collegate o in joint venture differisca dal valore fiscale.

Calcolo delle imposte differite e anticipate: è stato precisato che l’aliquota fiscale applicabile per il loro calcolo è quella in vigore nell’esercizio nel quale le differenze temporanee si riverseranno, previste dalla normativa fiscale vigente alla data di riferimento del bilancio. 

Fiscalità differita da operazioni che non hanno effetto sul conto economico: si chiarisce in modo esplicito che non si procede alla rilevazione delle imposte differite e anticipate nel caso di:

  • rilevazione iniziale dell’avviamento
  • rilevazione iniziale di un’attività o di una passività in un’operazione che non influenza direttamente né il risultato civilistico né il reddito imponibile e non è un’operazione straordinaria.

Si introducono, inoltre, chiarimenti in merito allo stanziamento della fiscalità differita in caso di operazioni straordinarie.

Perdite fiscali

La disciplina delle perdite fiscali riportabili a nuovo è stata aggiornata in base alle recenti modifiche legislative e meglio coordinata con la disciplina della fiscalità differita.

Affrancamento

E’ stato disciplinato il caso dell’affrancamento dei maggiori valori contabili delle attività e dell’avviamento che derivano da un’operazione straordinaria, quando la decisione di avvalersi dell’affrancamento è presa con riferimento all’esercizio in cui avviene l’operazione straordinaria (ipotesi non prevista dal documento OIC interpretativo di legge n. 3).

In tema di affrancamento dell’avviamento, il principio precisa (coerentemente con documento OIC interpretativo di legge n. 3) che il costo pagato per l’imposta sostitutiva è ripartito lungo la durata del beneficio fiscale derivante dal riallineamento; l’ammontare del costo differito agli esercizi successivi è rilevato nell’attivo circolante tra i crediti mediante una voce ad hoc C.4–quater, Attività per imposta sostitutiva da riallineamento. Negli esercizi successivi a quello del riallineamento, in presenza di differenze temporanee derivanti da disallineamenti tra valori civilistici e fiscale che si dovessero produrre per effetto di svalutazioni o di diversi criteri di ammortamento, la società rileva le imposte anticipate/differite secondo le disposizioni del principio.

Rivalutazione attività

Viene disciplinato il trattamento contabile dell’imposta sostitutiva da pagare per il riallineamento dei valori civilistici e fiscali.

Consolidato fiscale e trasparenza fiscale

Nel principio sono riportate le principali indicazioni di natura contabile; nell’appendice, con taluni chiarimenti e aggiornamenti, viene inglobato il documento interpretativo n. 2 dell’OIC 25.

Altro

Sono stati eliminati i riferimenti al disinquinamento fiscale.