Ripartite dal MIBACT le nuove risorse stanziate dal Decreto Ristori per il turismo
380 milioni di euro andranno alle agenzie di viaggio e ai tour operator, 20 milioni verranno destinati al sostegno delle guide e degli accompagnatori turistici.
In questo modo, il MIBACT con decreto ministeriale ha già provveduto a suddividere le ulteriori somme che il Governo ha stanziato con l’articolo 5 comma 2 del Decreto Ristori (D.L. n. 137/2020) per sostenere il settore turistico.
Il Fondo emergenza per il turismo, istituito dall’art. 182 del Decreto Rilancio (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77) in un primo momento destinato solo alle agenzie di viaggio e ai tour operator e successivamente esteso con il Decreto Agosto anche a guide e accompagnatori turistici, attraverso il Decreto Ristori, è stato infatti incrementato di altri 400 milioni di euro.
Obiettivo di tale ulteriore stanziamento di fondi è quello di sostenere il turismo, uno dei settori che più sta risentendo della crisi.
Le maggiori risorse individuate che andranno ad accrescere il Fondo di emergenza per il settore turistico di cui all’art. 182 citato, saranno destinate dunque a chi opera in maniera primaria o prevalente con i seguenti codici ATECO:
- 79.1 Attività agenzie di viaggio e tour operator
- 79.11 Attvità delle Agenzie di viaggio
- 79.12 Attività dei tour operator
- 79.90.20 Accompagnatori e guide turistiche dotati di partita iva e apposita licenza
Alle agenzie di viaggio, ai tour operator, alle guide e agli accompagnatori turistici saranno destinati quindi 380 milioni di euro; mentre 20 milioni di euro saranno assegnati a guide e ad accompagnatori turistici.
Requisiti soggettivi e di reddito richiesti dal DM del 12 Agosto di riparto delle somme per agenzie di viaggio e tour operator
Oltre all’iscrizione al Registro delle imprese con i codici ATECO innanzi indicati, il Decreto ministeriale del 12 agosto con cui il MIBACT ha fissato le disposizioni applicative per il riparto delle somme stanziate in favore delle agenzie di viaggio e dei tour operator dal Decreto Rilancio, richiedeva il possesso di tali ulteriori requisiti:
- essere impresa attiva e non avere procedure concorsuali in corso;
- avere sede legale in Italia;
- essere in regola con gli obblighi di protezione in caso d’insolvenza o fallimento, previsti dal decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79;
- non essere destinatari di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- essere in regola con gli obblighi in materia previdenziale, fiscale, assicurativa;
- non avere condizioni ostative alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni.
Per quanto concerne invece il calcolo del contributo, il decreto ministeriale del 12 agosto teneva conto:
- della differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dal23 febbraio 2020 al 31 luglio 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente periodo del 2019;
- dei ricavi riferiti al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata adozione del presente decreto;
- dell’importo del contributo a fondo perduto eventualmente percepito ai sensi dell’articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020.
L’ammontare del contributo veniva poi determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi da 23 febbraio 2020 al 31 luglio 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente periodo del 2019 come segue:
- 20% per i soggetti con ricavi non superiori a 400 mila euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata adozione del presente decreto;
- 15% per i soggetti con ricavi superiori a 400 mila euro e fino a un 1 milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata adozione del presente decreto;
- 10% per i soggetti con ricavi superiori a 1milione di euro e fino a 50milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata adozione del presente decreto;
- 5% per i soggetti con ricavi superiori a 50milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata adozione del decreto stesso.
Requisiti soggettivi e di reddito richiesti dal DM del 2 ottobre di riparto delle somme per guide e accompagnatori turistici
Il decreto ministeriale del 2 ottobre riferito invece alle guide e agli accompagnatori turistici, oltre all’apertura di partita iva in data anteriore al 23 febbraio 2020 e attività prevalente nei settori identificati con codice ATECO 79.90.20 e codici ATECOFIN 2004 – 63302, ATECOFIN 1993 -6330A, ATECOFIN 1993 – 6330B, chiede la residenza in Italia, il possesso del patentino abilitativo per lo svolgimento dell’attività di guida o accompagnatore turistico, di essere in regola con i contributi previdenziali, fiscali e assicurativi.
Le risorse destinate a guide e accompagnatori che operano nel turismo, secondo il Decreto del 2 ottobre, sono assegnate ai beneficiari in egual misura, con un tetto massimo di 5.000 euro ciascuno e nel limite dell’importo complessivo del fondo.
Il termine per la presentazione delle istanze per accedere alle risorse rivolte ad agenzie di viaggio e tour operator dal Decreto Agosto, è scaduto il 9 ottobre; resta in piedi fino al 3 dicembre 2020 il termine per inviare le istanze in base all’Avviso pubblicato sul sito del MIBACT e relativo al decreto ministeriale del 2 ottobre per il ristoro delle guide e degli accompagnatori turistici colpiti dal Covid -19.
Vedremo in che modo saranno assegnate le ulteriori risorse individuate dal Decreto Ristori con la pubblicazione del nuovo decreto del MIBACT, se verranno seguiti i medesimi criteri di assegnazione delle risorse e se il termine in scadenza il prossimo 3 dicembre per l’invio delle domande da parte di guide e accompagnatori turistici verrà prolungato.
Il nuovo decreto del MIBACT, intanto, è stato trasmesso agli organi di controllo e sarà disponibile ad avvenuta registrazione.