IMU per ENC: chiarimenti dal Ministero sul conguaglio della prima rata 2014
La Risoluzione n. 7/DF del 5 giugno 2013 del Dipartimento delle Finanze fornisce chiarimenti in merito al versamento delle rate IMU per gli enti non commerciali: chiarimenti sostanzialmente rivolti alla disamina del versamento della prima rata 2013 e al rispettivo conguaglio, prevedendo una possibilità, per quest'ultimo, di vedersi saldato in concomitanza con la prima rata 2014.
Primo versamento 2013
La risoluzione chiarisce come gli enti non commerciali potranno determinare e versare la prima rata dell’IMU per l’anno 2013 sulla scorta degli elementi e dei dati già a disposizione per lo stesso anno secondo quanto già anticipato con la Circolare n. 2/DF del 23 maggio 2013 e la Risoluzione n. 1/DF del 3 dicembre 2012 in cui è stato affermato che il pagamento dell’IMU, relativo all’anno 2012, doveva essere effettuato solo a partire dall’anno d’imposta 2013 (quindi già tenendo conto dei requisiti stabiliti nel regolamento n. 200/2012).
La risoluzione ricorda, infatti, come l’IMU per il 2013 “dovrà ovviamente essere determinata come migliore stima possibile alla luce degli utilizzi prospettici (commerciali, istituzionali e promiscui) degli immobili”.
Qualora, invece, siano cambiate le condizioni di applicazione delle disposizioni complessivamente richiamate, l’ente non commerciale potrà seguire il medesimo comportamento osservato per l’anno 2012 riguardo il versamento della prima rata tenendo conto dell’articolo 10, comma 4, lett. b), del Decreto Legge n. 35 del 2013 che prevede che “il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente”.
Conguaglio 2013 (...o 2014)
Il documento di prassi chiarisce, inoltre, come il conguaglio dell’IMU debba avvenire contestualmente al versamento della prima rata dovuta per l’anno 2014, coonsiderando come le due rate dell’IMU costituiscano a tutti gli effetti dei pagamenti provvisori in quanto fondati su dati parziali, non ancora del tutto definitivi.
Si ricorda come dall’anno 2014 il versamento della prima rata sarà da effettuarsi in misura pari al 50% dell’imposta relativa all’anno precedente così come determinata definitivamente anche sulla base dei dati risultanti dai bilanci degli enti non commerciali; circostanza giustificata dal fatto che i dati utili al calcolo definitivo dell’imposta sono strettamente legati alle risultanze di bilancio e dalla volontà di maggiore semplificazione evitando ai contribuenti un molteplice calcolo dell’imposta per cui è richiesta un’elaborazione oggettivamente più complessa rispetto a quella della generalità dei contribuenti IMU.
Il Dipartimento delle Finanze, in ultimo, ricorda come le considerazioni contenute nel documento siano coerenti con il sistema di applicazione dell’imposta, poiché con le istruzioni allegate al modello di dichiarazione IMU di cui al D.M. 30 ottobre 2012, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 novembre 2012, n. 258 - prima della modificazione del termine di presentazione della dichiarazione disposta dall’art. 10, comma 4, lett. a), del Decreto Legge n. 35 del 2013) - è stato chiarito, al paragrafo “1.5 - Quando deve essere presentata la dichiarazione”, che, ai fini della presentazione della dichiarazione relativa 4 ai fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, ovvero iscritti, ma senza attribuzione di rendita, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, “la data da considerare, ai fini della decorrenza dei 90 giorni è quella della chiusura del periodo di imposta relativo alle imposte sui redditi”.